Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 32143 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il giudice non può compiere alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove e degli indizi, essendo il suo sindacato limitato alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova. Le intercettazioni non possono essere rivalutate se non nei limiti del travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile, con onere di idonea allegazione in ossequio al principio di autosufficienza. La critica sulla credibilità dei contenuti delle conversazioni captate investe un apprezzamento di merito, ammesso in Cassazione solo in presenza di illogicità manifesta e decisiva della motivazione o di decisiva discordanza tra prova raccolta e prova valutata.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro respingeva l’istanza proposta nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza che aveva applicato la massima misura custodiale, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza in relazione a una estorsione consumata e a una tentata, entrambe aggravate dal metodo mafioso.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in materia di valutazione della prova e di esigenze cautelari, nonché vizi della motivazione. Si contestava in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il riconoscimento fotografico, il valore del servizio di osservazione della polizia giudiziaria e la mancata considerazione delle allegazioni difensive, tra cui il foglio presenze sul luogo di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La prima ragione è che l’impugnazione non supera la soglia di ammissibilità, perché sollecita una rivalutazione integrale del compendio probatorio posto a base del riconoscimento dei gravi indizi, riproponendo la versione alternativa già esaminata e disattesa dal Tribunale con motivazione priva di fratture logiche.

Il ricorrente non si confronta con la parte decisiva della motivazione in cui il Tribunale ha analizzato e valorizzato il contenuto delle intercettazioni, ritenute decisive per la gravità del quadro indiziario.

Il Collegio riafferma il perimetro dei poteri della Cassazione: nessuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa di prove e indizi, ma solo verifica della tenuta logica del ragionamento e della sua aderenza alle fonti di prova. Le fonti ritenute travisate devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza, richiamando Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.

Quanto alle intercettazioni, è possibile prospettare un’interpretazione diversa solo in presenza di travisamento della prova, quando il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, con difformità decisiva e incontestabile; la credibilità dei contenuti captati resta apprezzamento di merito, censurabile solo per illogicità manifesta e decisiva o per decisiva discordanza tra prova raccolta e prova valutata, secondo Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 e Sez. 5 n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516.

Nel caso concreto le doglianze si prospettano reiterative rispetto a quelle avanzate con la richiesta di riesame. Il Tribunale ha spiegato perché la consulenza tecnica di parte non fosse in grado di demolire il quadro indiziario, perché dal foglio presenze non emergessero gli orari di ingresso e di uscita, e perché la locuzione dubitativa usata dall’offeso nel riconoscimento ne confermasse la genuinità. Anche la censura sulle esigenze cautelari si risolve in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito, già espresso in modo conforme dai due giudici della cautela, fondato sulle modalità delle condotte e sui precedenti giudiziari.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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