Notifica al difensore domiciliatario sospeso dall’albo resta valida (Cass. pen. Sez. IV n. 32142 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli effetti dell’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore permangono anche se questi sia stato successivamente sospeso o cancellato dall’albo professionale. Il domiciliatario può essere chiunque, non necessariamente un difensore, purché non rifiuti la funzione. L’atto di elezione di domicilio è distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore. Ne consegue che nessuna nullità si perfeziona in presenza di notifica del decreto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall’esercizio della professione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, rideterminando la pena inflitta all’imputata per il reato di furto aggravato previsto dagli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., valutata prevalente sulla contestata recidiva. La Corte territoriale aveva rigettato, tra gli altri, il motivo di gravame relativo alla dedotta nullità del giudizio di primo grado per omessa rituale notifica del decreto di citazione.
Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. L’imputata aveva eletto domicilio presso un difensore che, prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, era stato sospeso dall’esercizio della professione forense. Da ciò la dedotta inidoneità del domicilio eletto e la conseguente nullità della notifica ivi avvenuta nel primo grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato l’unico motivo infondato. Il percorso argomentativo muove da una ricostruzione della natura dell’istituto: il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico; tale speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all’affare per cui vi fu l’elezione.
Da questa premessa il Collegio ha tratto la conseguenza decisiva: domiciliatario può essere chiunque, non solo il difensore, purché non rifiuti tale funzione. L’atto di elezione del domicilio è distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore. Perciò il difensore non cessa la propria veste di domiciliatario per il solo fatto di essere stato sospeso disciplinarmente.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, dichiarando di aderirvi: gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso o cancellato dall’albo professionale. Il domicilio, infatti, può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia — anche solo temporaneamente — perduta.
Nel caso concreto, dunque, le notifiche andavano effettuate presso il domicilio eletto, non potendosi utilizzare quale riferimento il difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In conclusione, nessuna nullità si è perfezionata in presenza di notifica presso un difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall’esercizio della professione. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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