Estorsione e non truffa nella minaccia di un male immaginario (Cass. pen. Sez. II n. 32145 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta di chi prospetti alla persona offesa un male, indifferentemente reale o immaginario, purché essa lo percepisca come serio ed effettivo. L’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo è identico, sia che la concretizzazione del male dipenda dalla volontà dell’agente, sia che la rappresentazione sia solo apparente e in contrasto con la realtà a lui ignota. Ciò che rileva è la costrizione indotta nella vittima e la conseguente disposizione del bene. Non muta la qualificazione il fatto che la persona offesa, dopo la consegna, si sia rivolta alle forze dell’ordine.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania accoglieva parzialmente la richiesta proposta nell’interesse di un indagato per estorsione, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza ma sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Si contestava all’indagato di essersi qualificato come carabiniere e di aver contattato una persona di ottantasette anni, rappresentando falsamente che il figlio era rimasto coinvolto in un sinistro con il decesso di un bambino e che occorreva versare una somma per le spese legali. La vittima consegnava settanta euro e un orologio. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la condotta avrebbe dovuto qualificarsi come truffa, perché la vittima aveva consegnato i beni non in quanto “costretta”, ma indotta in errore da un pericolo immaginario non dipendente dalla condotta dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso infondato e riafferma un principio di diritto già consolidato. Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, reale o immaginario, poiché identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo. La costrizione opera sia quando la concretizzazione del male dipende effettivamente dalla volontà dell’agente, sia quando la rappresentazione è percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota.
La Corte richiama a sostegno Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017 e Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, che confermano l’indirizzo ermeneutico secondo cui la distinzione tra le due fattispecie non può fondarsi sulla realtà del male prospettato.
Nel caso di specie, il giudice di legittimità rileva che la prospettazione del male, ossia l’arresto del figlio della vittima, pur non essendo azionabile dal ricorrente, ha esercitato sulla persona offesa la costrizione necessaria alla realizzazione dell’estorsione, concretatasi nella consegna di settanta euro e di un orologio. La valutazione è effettuata allo stato degli atti, sulla base degli elementi fino ad allora raccolti.
Irrilevante è, per la Corte, il fatto che dopo la consegna dei beni l’offeso si sia rivolto alle forze dell’ordine per denunciare l’azione predatoria: la reazione successiva della vittima non incide sulla qualificazione giuridica della condotta, già perfezionatasi con la disposizione dei beni indotta dalla costrizione.
Conseguenza processuale: il ricorso è respinto e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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