Inammissibile il ricorso cautelare fondato su asserzioni non ancorate agli atti (Cass. pen. Sez. III n. 5524 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare che deduca vizi di motivazione e violazioni di legge mediante asserzioni sganciate dalla disamina del provvedimento impugnato e degli atti di causa è inammissibile. La doglianza che contrapponga alla ricostruzione del giudice una visione alternativa dei fatti, senza indicare gli atti il cui valore indiziario sarebbe stato pretermesso, non assolve l’onere di specificità del motivo. L’inammissibilità consegue anche quando il ricorrente non dimostri l’essenzialità, nell’economia motivazionale, degli atti di indagine asseritamente illegittimi.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha accolto solo parzialmente la richiesta del difensore dell’indagato, annullando la custodia cautelare in carcere limitatamente a un capo della provvisoria incolpazione, ritenuto duplicazione di altro reato contestato in diverso procedimento, e confermandola nel resto. La misura era stata applicata dal Gip del Tribunale di Cosenza per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo l’erronea valutazione della gravità indiziaria, l’inattendibilità dei riconoscimenti, l’inutilizzabilità degli atti di individuazione fotografica per pretesa violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa in relazione alle tempistiche dell’iscrizione e delle sommarie informazioni, e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso si fonda su mere affermazioni del tutto sganciate da una disamina sia del testo del provvedimento impugnato sia degli atti di causa. La difesa ha sovrapposto alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale una propria visione alternativa, prospettata in modo generico e sorretta da un’ingiustificata svalutazione dell’univoco compendio indiziario.
Con riguardo al primo e al secondo motivo, relativi all’identificazione dell’indagato e all’asserita omonimia, la Corte ha sottolineato che il ricorso non richiama, neppure a fini di critica, i dati decisivi valorizzati dal Tribunale: l’annotazione di polizia giudiziaria, i riconoscimenti degli assuntori e il complesso delle conversazioni intercettate, da cui emergono i fatti contestati e l’inserimento dell’interessato in un contesto criminale.
Quanto alla terza censura, concernente l’inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche per mancata richiesta preventiva della descrizione sommaria del soggetto, la Corte ha rilevato la mancanza di sufficienti riferimenti agli atti, restando le asserzioni difensive del tutto apodittiche, anche in ordine all’assenza di riscontri ulteriori.
Il quarto motivo, fondato sulla pretesa violazione del diritto di difesa legata alle tempistiche dell’iscrizione e delle sommarie informazioni testimoniali, è stato parimenti respinto: le tempistiche sono meramente asserite e non esemplificative di alcuna violazione specifica, né risulta valutata l’essenzialità degli atti di indagine asseritamente illegittimi nell’economia motivazionale del provvedimento.
Infine, il quinto motivo, riferito alle esigenze cautelari, è stato giudicato del tutto generico, non tenendo conto delle considerazioni del Tribunale sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, desunte dalla personalità del soggetto, dalla rete di relazioni illecite, dalla pluralità dei fatti, dall’uso dell’abitazione quale luogo di spaccio e dalla presenza di precedenti e di una misura cautelare per fatti analoghi. Manifestamente infondate sono state altresì ritenute le doglianze sul pagamento dei diritti di copia, risultando l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta solo successivamente alla richiesta. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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