Reddito di cittadinanza: rilevano le vincite lorde, non quelle nette (Cass. pen. Sez. III n. 32172 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate le vincite lorde, e non le vincite nette, intese come differenza tra somme giocate e somme incassate. La vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta entra nella disponibilità del soggetto: il suo accreditamento sul conto gioco integra l’acquisizione di un beneficio economico che non risente del successivo reimpiego delle somme attraverso ulteriori giocate. L’eventuale saldo negativo non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati e destinati a nuove giocate o a compensare pregresse perdite, il che denota comunque l’effettiva disponibilità delle somme.

Il Fatto

Con sentenza del 3 ottobre 2022 il Tribunale di Lanciano condannava l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. La contestazione riguardava la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, compilata dal coniuge, finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, con omissione della dichiarazione di vincite online conseguite negli anni 2017, 2018 e 2019.

Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per non aver superato la soglia di legge, e omessa motivazione sull’elemento soggettivo del dolo specifico.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per l’insindacabilità delle valutazioni di merito, puntualmente argomentate, e per la genericità delle doglianze, che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. La Corte territoriale aveva richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui il conseguimento di redditi rilevanti per il riconoscimento del beneficio può farsi coincidere con l’accreditamento dei relativi importi sul conto nella disponibilità del vincitore, non occorrendo il materiale prelievo della provvista, potendo questa essere lasciata sul conto e destinata a ulteriori giocate.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2024, che ha puntualizzato come la giocata on line assuma il carattere di una spesa voluttuaria, effettuata con un reddito di cui la persona ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul conto gioco. Non si può dunque pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.

L’indirizzo è ritenuto coerente con quanto affermato in materia tributaria, secondo cui il legislatore può intendere il conseguimento o la percezione di un reddito come acquisizione della effettiva disponibilità giuridica del diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è quindi necessariamente correlata alla percezione effettiva del credito.

Il beneficio, esente da IRPEF, si configura come sussidio di sostentamento per persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ.; la situazione di povertà in cui la persona sia venuta a trovarsi nonostante le vincite è, comunque, quella di chi, avendo una disponibilità economica, l’ha dissipata giocando. Il saldo negativo non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati e utilizzati per altre giocate o destinati a compensare pregresse perdite.

Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo, non risultando proposto con il gravame di appello; la Corte di merito non ne aveva fatto menzione nel riepilogo dei motivi e tale riepilogo non è stato contestato. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento per un punto sottratto alla cognizione del giudice di appello. Il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente non si è confrontato con gli argomenti della sentenza di primo grado sulla insussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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