Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine ai presupposti per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo un primo orientamento, la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni in senso tecnico (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), e non alla pena pecuniaria, la cui applicazione può essere disposta anche in presenza di disagiate condizioni economiche del condannato, potendo il giudice modulare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali ai sensi dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981. Un opposto orientamento ritiene invece che il giudice possa legittimamente rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria qualora, sulla base di elementi di fatto, sia possibile formulare una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell’imputato, potendo rilevare, a tal fine, la sua situazione di indigenza, l’assenza di redditi o la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato dal Tribunale di Bari, in data 17 gennaio 2022, alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, unificati nel vincolo della continuazione. La Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio rescissorio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 31168 del 15 maggio 2024, confermava la condanna e rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.
La Corte territoriale fondava il diniego della sostituzione su due elementi: la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che l’imputato era sprovvisto di beni e redditi propri ed era fiscalmente a carico dei genitori conviventi; e la nota dell’Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Bari, da cui emergeva un insoluto a suo carico relativo a una pena pecuniaria di euro 6.000,00 oggetto di un pregresso provvedimento di cumulo. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il travisamento del dato probatorio e l’inosservanza e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 56-quater e 58 legge n. 689 del 1981, sostenendo che il giudice non può denegare la sostituzione per ragioni attinenti alle condizioni economiche del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che la questione devoluta attiene ai presupposti applicativi della pena pecuniaria sostitutiva, e segnatamente all’interpretazione dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». La Corte evidenzia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale radicato e mai risolto, già segnalato dall’Ufficio del Massimario, la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere.
La Corte ricostruisce il primo orientamento, ad oggi maggioritario, che fa capo alle Sezioni Unite Gagliardi (n. 24476 del 22 aprile 2010, Rv. 247274-01), secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate. Tale opzione ermeneutica muove dall’analisi dell’impianto generale delle sanzioni sostitutive delineato dalla legge n. 689 del 1981, che il legislatore ha strutturato secondo un sistema duale, distinguendo, sul piano regolativo, le pene non pecuniarie (oggi semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità) e le pene pecuniarie. La prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle prime, alle quali accedono prescrizioni in senso tecnico, e non alla pena pecuniaria. La stessa opzione ricostruttiva è stata riproposta anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato lo statuto delle pene sostitutive, come confermato da Sez. 1, n. 2357 del 2024 (Paris, Rv. 285786-02), Sez. 6, n. 29192 del 2024 (Cerasoli, Rv. 286771-01), Sez. 3, n. 35655 del 2025 (Velo, Rv. 288729-01) e Sez. 2, n. 1724 del 2026 (Iavarone, Rv. 289194-01).
La Corte richiama, in opposizione, il secondo orientamento, che fa capo a Sez. 3, n. 39495 del 19 settembre 2008 (Diop, Rv. 241323-01), secondo cui la nozione di “prescrizione” cui va rapportata la previsione di adempimento include semanticamente qualunque precetto fissato dalla competente autorità, ivi compreso il debito pecuniario da onorare. Il giudice può, pertanto, respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria là dove, sulla base di elementi di fatto (quali l’irreperibilità, la mancanza di fissa dimora, la condizione di nullafacente o di dichiaratamente impossidente), sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere. Tale orientamento è stato recentemente riproposto da Sez. 5, n. 44402 del 2022 (Majer, Rv. 283954-01) e da Sez. 2, n. 15927 del 2024 (Cisse, Rv. 286318-01).
La Corte rileva, infine, che la questione riveste speciale importanza, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2026, che ha ribadito la distinzione tra insolvibilità (situazione di accertata impossibilità di adempiere) e insolvenza (situazione di inadempimento volontario), e ha valorizzato i meccanismi di conversione della pena pecuniaria in misure limitative della libertà personale per garantire l’effettività della sanzione. Alla luce del risalente e mai risolto contrasto giurisprudenziale, nonché delle sopravvenute produzioni difensive che documentano l’avvenuta occupazione lavorativa del ricorrente e la declaratoria di estinzione delle pene precedenti da parte del Tribunale di sorveglianza, la Corte dispone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., affinché risolvano la seguente questione: «se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell’imputato».
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, omessa la confisca nella sentenza di condanna, vi provveda successivamente e separatamente.
La lesione del diritto all’oblio integra un danno non patrimoniale che può essere provato anche tramite presunzioni; il giudice non può negare il risarcimento con formula apodittica.
La Cassazione annulla la mancata convalida del trattenimento secondario per omessa valutazione della mancanza di passaporto e della pretestuosità della domanda di protezione.