Attenuante risarcitoria e pagamento dell’assicuratore su incarico dell’imputato (Cass. pen. Sez. III n. 32174 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., il pagamento eseguito dall’impresa assicuratrice è ammissibile quando si atteggi come pagamento di un terzo incaricato dall’autore del reato e, dunque, sia riconducibile alla volontà di quest’ultimo. Deve invece escludersi l’ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali che non agiscono su incarico dell’autore del reato. La fattispecie attenuante riferisce il risarcimento alla persona offesa, anche ente esponenziale di interessi collettivi: quando i soggetti offesi siano più di uno, l’attenuante si applica solo se il risarcimento abbia riparato il torto subito da ciascuno di essi, purché identificabili prima del giudizio.

Il Fatto

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal gup per il reato di cui all’art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di un soggetto essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si era verificata la collisione con il veicolo della persona offesa.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la Corte di appello, pur avendo constatato la tempestività del risarcimento, aveva negato l’attenuante rilevando che il pagamento proveniva dall’assicurazione e non dall’imputato; e aveva inoltre escluso l’attenuante per il mancato risarcimento di una fondazione costituitasi parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 62, n. 6), cod. pen., che sul piano oggettivo si accontenta del ristoro del danno patito dalla vittima e su quello soggettivo esige, implicitamente, che la riparazione sia frutto di un comportamento volontario imputabile all’autore del reato. Il pagamento deve dunque provenire dall’autore e non da un terzo; ma la disposizione non specifica le modalità del comportamento riparatorio. Se un terzo paga, ciò non comporta automaticamente l’esclusione dell’attenuante: occorre verificare se il pagamento sia espressione della volontà dell’autore del reato, come accade quando questi ha incaricato il terzo, che opera allora quale suo strumento.

La Corte dà conto dei due orientamenti sul risarcimento eseguito dalla compagnia assicuratrice. Su un versante richiama la Corte cost. n. 138 del 1998, che ha ritenuto configurabile l’attenuante quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto dall’ente assicuratore, valorizzando la funzione riequilibratrice dell’assicurazione obbligatoria in attuazione dell’art. 3 Cost.; e richiama la giurisprudenza che riconosce l’attenuante quando l’imputato abbia conoscenza del pagamento e mostri la volontà di farlo proprio. Sul versante opposto colloca le pronunce che escludono l’attenuante per pagamenti provenienti da assicurazioni o enti previdenziali legati da contratto a soggetto diverso dall’imputato.

Il contrasto viene ricomposto: il primo orientamento ammette il pagamento assicurativo in quanto riconducibile alla volontà dell’autore del reato; il secondo esclude l’attenuante solo quando il terzo non ne esegue la volontà. Ne deriva il principio per cui il pagamento dell’impresa assicuratrice è ammissibile se si atteggia come pagamento di un terzo incaricato, mentre i pagamenti di compagnie o enti previdenziali che non operano su incarico dell’autore non sono riconducibili alla sua volontà. Nel caso concreto, essendo il pagamento provenuto da compagnia che agiva su incarico dell’imputato, l’attenuante andava riconosciuta: ha errato la Corte di appello a negarla sulla base della terzietà dell’istituto assicurativo.

Il secondo profilo è invece inammissibile. L’art. 62, n. 6), cod. pen. riferisce il risarcimento alla persona offesa, qualifica riconosciuta anche agli enti esponenziali di interessi collettivi quando gli interessi statutari corrispondano a quelli protetti dal reato. Quando gli offesi sono più di uno, l’attenuante si applica solo se il risarcimento abbia riparato il torto subito da ciascuno; e l’onere vale per i soggetti identificabili prima del giudizio, come conferma la costituzione di parte civile. Poiché la fondazione era legittimata e si era costituita come parte civile, risultando destinataria della qualifica di persona offesa e riconoscibile dall’imputato, il mancato risarcimento nei suoi confronti rende inapplicabile l’attenuante. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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