Rapina impropria e concorso morale nel noleggio del veicolo (Cass. pen. Sez. II n. 32242 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente morale risponde anche del delitto più grave realizzato da altri, purché ne sia prevedibile l’esecuzione. Sussiste il nesso di prevedibilità tra il furto concordato e la rapina impropria consumata dai correi, rientrando nelle probabilità prospettabili all’autore la necessità di respingere con violenza la reazione della persona offesa. La consapevolezza dei particolari della condotta altrui non è necessaria: è sufficiente l’accettazione del rischio. In sede di legittimità, il travisamento della prova in caso di doppia conforme è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca all’esito di giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di cinque imputati per rapina impropria aggravata in concorso, riconoscendo al solo noleggiatore la attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., prevalente sulla recidiva e sull’aggravante contestata.
Il fatto riguarda la sottrazione di un orologio di valore, consumata con ruoli ripartiti: il promotore, l’esecutore materiale, il conducente dell’auto di recupero, il noleggiatore del veicolo e il soggetto addetto al supporto logistico del ciclomotore. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica della condotta, che a loro avviso integrava il furto con strappo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’omessa motivazione sull’attenuante della minima importanza e l’insussistenza del concorso del noleggiatore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo profilo osserva che la qualificazione della condotta come rapina impropria poggia sul narrato della persona offesa, ritenuto intrinsecamente attendibile, e trova riscontro nel filmato delle telecamere di videosorveglianza, che documenta il movimento anomalo delle braccia dell’esecutore verso il volto dell’inseguitore. L’integrazione della denuncia, intervenuta tre giorni dopo, non inficia la credibilità del dichiarante, giustificata dallo stato d’animo conseguente al delitto.
Il Collegio esclude che le censure integrino un travisamento della prova. Richiamando Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, rileva che in caso di doppia conforme il vizio è deducibile solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta in appello. Nel caso concreto i ricorrenti invocano piuttosto una rivalutazione delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità; il deposito del DVD è produzione documentale non ammessa.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ritiene la motivazione adeguata: i giudici di merito hanno valorizzato l’assenza di elementi favorevoli, la gravità del danno patrimoniale, l’intensità del dolo desumibile dalle modalità organizzate e i precedenti penali. Lo stato di incensurato, per espresso dettato normativo dell’art. 62-bis cod. pen., non è condizione sufficiente.
Sull’art. 114 cod. pen. il rigetto è motivato: l’assenza di esplicita confutazione della richiesta difensiva configura motivazione implicita, assorbita dal riconoscimento del ruolo centrale del conducente dell’auto di recupero, il cui apporto consentì ai complici di allontanarsi in sicurezza. Il riconoscimento dell’attenuante al solo noleggiatore conferma la diversità dei ruoli.
Infine, sul concorso del noleggiatore, la Corte valorizza il tenore delle intercettazioni, da cui emerge la piena consapevolezza dell’uso illecito dei veicoli noleggiati e la richiesta di un compenso più adeguato. Il concorso non richiede la conoscenza dei particolari della condotta altrui, ma l’accettazione del rischio che il concorrente realizzi un delitto più grave e prevedibile. Le conclusioni della consulenza grafologica di parte non sono dirimenti, poiché l’imputato si era presentato in compagnia di altro soggetto che avrebbe potuto sottoscrivere il contratto. Il diniego delle attenuanti generiche è coerente con il riconoscimento dell’attenuante della minima importanza, prevalente sulle aggravanti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.