Pericolo di reiterazione del reato tra concretezza attualità e giudizio prognostico (Cass. pen. Sez. III n. 27299 del 24.07.2025)
i nominativi delle parti e dei difensori, presenti nel provvedimento, sono stati omessi. La difesa aveva sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto al quinto motivo; la Corte ha invece ritenuto il motivo infondato per mancanza di interesse, con esito di rigetto integrale. Nel testo ricorrono refusi materiali (“logicae corretta”, “dell’ordinanza”) non incidenti sui riferimenti normativi. Il riferimento alla “legge 16 aprile 2015, n. 47” è riportato correttamente.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto dall’art. 2, lett. a), legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale. Non è sufficiente ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione: occorre prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti. Tale requisito non richiede però la previsione di una specifica occasione di recidiva, essendo necessaria una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo. L’attualità può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive e immediate opportunità di ricaduta, rilevando le modalità del fatto, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Novara aveva applicato gli arresti domiciliari, con divieti di comunicazione e mezzo elettronico di controllo, in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. L’accoglimento ha riguardato la sola revoca del mezzo elettronico di controllo, restando ferma la misura degli arresti domiciliari con i divieti e le altre prescrizioni.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tutti incentrati sul difetto di motivazione in ordine all’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato e, quanto all’ultimo, al pericolo di fuga. La difesa ha depositato memoria a sostegno delle censure.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché tutti riferiti al difetto dell’esigenza cautelare, sono stati ritenuti infondati, trattandosi di doglianze reiterative di censure già disattese dal Tribunale cautelare con congrue motivazioni.
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Dopo gli interventi della legge n. 47 del 2015, l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esige che il pericolo sia non solo concreto ma anche attuale. Non basta più ritenere che l’indagato torni a delinquere se se ne presenti l’occasione: occorre prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti, secondo il principio affermato da Sez. III n. 37087 del 2015 e confermato da Sez. VI n. 21350 del 2016 e Sez. VI n. 24476 del 2016.
Il requisito non impone però la previsione di una specifica occasione di recidiva. La Corte richiama Sez. II n. 5054 del 2021, Sez. I n. 14840 del 2020, Sez. III n. 34154 del 2018 e altre pronunce, per affermare che l’attualità richiede una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale. Il pericolo va escluso in presenza di una condotta sporadica e occasionale, ma può essere affermato quando appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, senza necessità di specifiche occasioni di recidiva. L’attualità può dunque sussistere anche in assenza di effettive e immediate opportunità di ricaduta (Sez. II n. 2474 del 2025, Sez. III n. 47644 del 2024).
Nel caso concreto, il Tribunale ha ancorato il periculum libertatis allo schema operativo che, per gli anni di imposta dal 2020 al 2023, aveva caratterizzato l’attività della società: appalti di logistica e facchinaggio svolti avvalendosi di sub-fornitori privi di autonomia gestoria, in realtà dipartimenti interni della stessa società, con fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte ritiene la motivazione esistente ed esauriente, nonché idonea a escludere quella assenza o apparenza di motivazione che sola integra il vizio di violazione di legge deducibile in sede di legittimità.
Quanto ai rapporti con i familiari, i riferimenti a colloqui intercettati rendono logica l’affermazione secondo cui anche gli incontri tra familiari possono generare nuove occasioni di confronto e concertazione per la probabile ripresa di frodi tributarie. Il quinto motivo, relativo al pericolo di fuga, è infondato per mancanza di interesse, essendo tale esigenza, concorrente con quella di recidiva, divenuta sostanzialmente non più attuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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