Furto in abitazione escluso dalla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 10410 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. non rientra nell’ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., né nella formulazione originaria né in quella successiva. L’istituto si applica ai soli reati per i quali la legge prevede una pena detentiva entro i limiti edittali fissati dalla norma, da valutare secondo il criterio del limite massimo prima e del limite minimo poi. Il furto in abitazione supera entrambe le soglie, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità e violazione di legge della sentenza che l’abbia erroneamente applicata.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di furto in abitazione, avente ad oggetto un paio di scarpe nuove del valore di cento euro, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dei limiti di pena che delimitano l’ambito dei reati ammessi a quella forma di proscioglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata l’impugnazione, muovendo dalla constatazione che il giudice di merito aveva interpretato in modo errato la disposizione in punto di limiti edittali di pena. L’istituto introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 configura un’ipotesi in cui il fatto tipico costituisce reato, ma per scelta legislativa non è punibile al ricorrere di determinati requisiti, in funzione dei principi di proporzione ed economia processuale.

Il Collegio ha ricordato come l’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. subordini l’esclusione della punibilità ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

L’ambito applicativo è dunque individuato attraverso una tecnica di delimitazione per limiti edittali. La norma ha dapprima indicato il limite massimo di pena detentiva non superiore a cinque anni, poi il limite della pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Il furto in abitazione, per il quale il limite massimo è di sei anni e il limite minimo di tre anni, supera entrambe le soglie.

Ne è derivata la inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e la cassazione della sentenza per violazione di legge, sia nella nuova sia nella vecchia formulazione della norma. La Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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