Reddito di cittadinanza, residenza quinquennale e irrilevanza penale del mendacio (Cass. pen. Sez. III n. 32259 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito di residenza decennale nel territorio nazionale, la falsa dichiarazione relativa a tale requisito resa dal soggiornante di lungo periodo è penalmente irrilevante ove il richiedente abbia comunque maturato, alla data della domanda, la residenza ultraquinquennale. Il mendacio non lede l’interesse tutelato, perché il beneficio conseguito non risulta indebitamente percepito. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non sussistenza del fatto. Il principio vale anche quando l’imputato abbia dichiarato di risiedere in Italia da più di dieci anni, ma la ricostruzione dei requisiti sostanziali dimostri il perfezionamento quinquennale al momento della presentazione dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019. Aveva dichiarato, nel presentare la istanza per il reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni e di risiedervi continuativamente da due, in realtà essendovi residente solo dal 7 giugno 2015.

La Corte di appello di Ancona, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica e rigettando quella dell’imputato, aveva confermato la penale responsabilità e disposto la confisca del profitto, pari a tremilacinquecento euro circa di contributi percepiti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo fra l’altro l’incidenza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla normativa del requisito decennale, sopravvenuta rispetto ai gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla considerazione che l’esito della vicenda è condizionato da due interventi giurisprudenziali sopravvenuti. Il primo è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto contrario all’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE la disciplina nazionale che, per l’accesso alle prestazioni sociali riservate al soggiornante di lungo periodo, proroghi unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto, subordinando così il godimento del beneficio ad una residenza decennale e punendo penalmente le dichiarazioni su tale requisito.

Il secondo è la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che, pur attribuendo alla misura in esame una funzione prevalente di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, ha ritenuto la barriera temporale decennale non ragionevolmente correlata alle finalità della prestazione e lesiva dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui richiedeva la residenza per almeno dieci anni, anziché per almeno cinque.

Su questa base la Corte riporta la valutazione sulla posizione del ricorrente al momento perfezionativo della condotta. Il capo di imputazione colloca la presentazione della seconda domanda alla data del 19 ottobre 2020, e il requisito della residenza ultraquinquennale risulta allora pacificamente maturato. Il breve lasso tra le due condotte aveva già indotto il giudice di primo grado a ravvisare un unum di reato, senza aumento per continuazione.

Ne consegue che, a prescindere dalla falsità intrinseca della dichiarazione, il radicamento del ricorrente nel territorio era comunque sufficiente al conseguimento del beneficio: il mendacio è divenuto penalmente irrilevante perché il reddito di cittadinanza non fu indebitamente percepito. La Corte richiama, in coerenza, Sezioni unite n. 49686 del 2023 e Sez. III n. 44366 del 2021. La sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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