Pena pecuniaria sostitutiva: povertà irrilevante, precedenti penali decisivi (Cass. pen. n. 8818/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta di sostituzione con pena pecuniaria non può essere respinta per le sole disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. La misura della pena pecuniaria può essere calibrata sulla complessiva situazione economica dell’interessato. I precedenti penali possono invece essere valutati ai sensi dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 ai fini della prognosi sull’idoneità della pena sostitutiva a prevenire la commissione di ulteriori reati. Il diniego è legittimo quando tale valutazione sia sorretta da motivazione specifica, concreta e riferita alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all’idoneità della pena prescelta.
Il Fatto
L’imputata era stata condannata dal Tribunale per un delitto di lesioni personali alla pena di quattro mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale e della non menzione. La Corte di appello aveva confermato la decisione, respingendo anche la richiesta di sostituire la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Il diniego si fondava su due autonome ragioni. La prima consisteva nella ritenuta incapacità dell’imputata di provvedere al pagamento, desunta dalle sue condizioni economiche e dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La seconda riguardava l’inidoneità della pena pecuniaria a prevenire il rischio di ulteriori reati, considerato che, dopo i fatti oggetto del processo, l’imputata aveva riportato due condanne per rapina. Il ricorso per cassazione censurava il rigetto della sostituzione sotto il profilo della proporzionalità e della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene solo parzialmente corretto il percorso seguito dalla Corte territoriale. Non condivide, in particolare, la prima ratio decidendi. Pur dando atto dell’esistenza di un orientamento secondo cui la prognosi negativa sulla solvibilità può giustificare il diniego della pena pecuniaria sostitutiva, il Collegio aderisce al diverso indirizzo, ritenuto prevalente, secondo il quale le condizioni economiche disagiate non costituiscono di per sé un ostacolo alla sostituzione. La disciplina consente infatti di determinare la misura della pena pecuniaria tenendo conto della situazione economica complessiva dell’imputato.
Tale errore non conduce tuttavia all’accoglimento del ricorso, perché la seconda ratio decidendi è autonomamente sufficiente a sorreggere il diniego. Ai fini della valutazione prevista dall’art. 58 l. n. 689 del 1981, il giudice può considerare i precedenti penali per formulare il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva a perseguire la finalità rieducativa, contenere il rischio di recidiva e salvaguardare i consociati dalla reiterazione criminosa. Dopo la riforma del 2022, tale valutazione resta consentita purché non si traduca in un automatismo fondato sulla mera esistenza dei precedenti.
Nel caso concreto, la Corte di appello non si era limitata a richiamare formalmente le successive condanne per rapina. Da esse aveva tratto un giudizio sulla capacità a delinquere dell’imputata e sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di ulteriori reati, considerando anche la modesta entità della pena detentiva originariamente inflitta e, conseguentemente, della pena pecuniaria risultante dalla conversione. La motivazione, benché concisa, viene quindi ritenuta specifica e priva di manifesta illogicità.
La Cassazione aggiunge, per completezza, che la riformulazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 ha introdotto il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, ma ritiene che tale divieto sembri non operare nel caso esaminato, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado quando esso non era ancora vigente. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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