Continuazione: obbligo di motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite (Cass. pen. Sez. I n. 32257 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. È quindi illegittima, per violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., l’ordinanza applicativa della continuazione che indichi aumenti di entità pari alla pena base senza spiegarne le ragioni.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, aveva rideterminato la pena complessiva in anni 26, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre multa, riconoscendo il vincolo tra più sentenze definitive.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.: nel calcolo della pena base e nell’aumento per il reato associativo sarebbe stato indicato lo stesso quantum di otto anni, senza il necessario distacco sanzionatorio tra pena base e singoli aumenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato, limitatamente agli aumenti per la continuazione. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente indicato ogni singolo aumento in relazione allo specifico reato posto in continuazione, dando conto dei diversi incrementi applicati sulla pena base per il reato più grave, individuato nell’estorsione continuata e aggravata.
Il provvedimento impugnato, però, pur contenendo la specifica elencazione dei singoli aumenti, ha omesso di fornire le ragioni della loro misura. L’esigenza motivazionale risulta tanto più necessaria là dove, in relazione al reato associativo, l’aumento è stato quantificato in otto anni di reclusione, e dunque in una misura pari alla pena determinata per il reato più grave.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno argomentativo richiesto è correlato all’entità dell’aumento e deve permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale di pene.
Il provvedimento censurato non ha dunque correttamente applicato tale principio. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente agli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’assise d’appello.
Nota della Redazione
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