Conflitto negativo di competenza sulla rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 21898 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., quando la Corte di appello e il giudice dell’esecuzione ricusano entrambi di prendere conoscenza della medesima istanza, si configura un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La competenza va individuata applicando la regola speciale di cui all’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., che deroga alle ordinarie regole sulla competenza del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che è competente la Corte di appello del distretto nel cui ambito ha sede il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, e non il giudice dell’esecuzione della ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un’istanza di rescissione del giudicato presentata nel 2025 nell’interesse del condannato con riferimento a una sentenza di condanna emessa dal Tribunale nel 2024 e divenuta irrevocabile nel 2025. Investita dell’istanza, la Corte di appello si è dichiarata incompetente con provvedimento del 12 febbraio 2026, trasmettendo gli atti al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, quale organo che aveva emesso l’ultima sentenza di condanna passata in giudicato.

Il giudice dell’esecuzione, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza dell’11 marzo 2026, ritenendo competente la Corte di appello in forza dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., qualificato come norma speciale derogatoria. La questione giunge così alla Cassazione per la risoluzione del conflitto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la configurabilità del conflitto. Richiamando l’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., rileva che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto, determinando una situazione di stasi del procedimento che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto dell’istanza.

Tale stallo, osserva la Corte, non è altrimenti eliminabile se non con l’intervento della Corte di cassazione, cui spetta la decisione del conflitto. La verifica preliminare sulla configurabilità del conflitto assume dunque carattere assorbente rispetto alla stessa individuazione del giudice competente.

Nel merito, il nodo interpretativo riguarda il rapporto tra le ordinarie regole sulla competenza del giudice dell’esecuzione e la disciplina speciale dettata dall’art. 629-bis cod. proc. pen.. La Corte accoglie la tesi del giudice dell’esecuzione: il comma 2 della norma, in quanto speciale, deroga alle regole ordinarie richiamate dalla Corte territoriale.

La conseguenza è che la competenza a decidere sull’istanza di rescissione del giudicato spetta alla Corte di appello di Firenze. A tale esito convergono sia la requisitoria del Procuratore generale, sia la memoria difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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