Sospensione della prescrizione e reati commessi nella vigenza della legge n. 103/2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 32408 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per il reato commesso nel predetto arco temporale, la prescrizione va calcolata tenendo conto anche delle sospensioni intervenute. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che contrapponga alla motivazione dei giudici di merito una diversa valutazione delle fonti probatorie.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 10 luglio 2023, che aveva condannato due imputati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto e euro 14.000 di ammenda ciascuno. Il reato contestato è quello di cui all’art. 110 cod. pen. e all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, per lavori eseguiti in un fabbricato su due livelli abitativi, commesso in Palermo fino al 6 ottobre 2018.
Avverso la sentenza di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: difetto di motivazione della sentenza di primo grado, conferma della colpevolezza, trattamento sanzionatorio e intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data del 6 ottobre 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, i giudici di appello hanno pertinentemente osservato che il giudice monocratico ha richiamato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, con conclusioni coerenti con le acquisizioni probatorie.
Il secondo motivo, volto a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, si scontra con l’adeguata ricostruzione dei giudici di merito, che hanno valorizzato gli accertamenti della polizia giudiziaria. Da essi è emerso che gli imputati, quali committenti, avevano realizzato al grezzo due solai in parte in laterizi, sostenuti da travetti in cemento armato poggianti su muri perimetrali preesistenti. Anche il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello compiutamente esposto le ragioni della congruità delle statuizioni di primo grado.
La Corte ribadisce che la motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015.
Sul quarto motivo, concernente l’eccepita prescrizione maturata al 6 ottobre 2023, la Corte richiama la recente affermazione delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della stessa, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 6 ottobre 2018, la prescrizione, tenuto conto delle sospensioni intervenute, matura dunque il 13 aprile 2026.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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