Processo verbale tributario utilizzabile nel rito abbreviato e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 32424 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ manifestamente infondata l’eccezione di violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. quando gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti siano costituiti esclusivamente da documenti, la cui lettura evidenzi l’indebito computo di crediti inesistenti, e il procedimento sia stato definito con rito abbreviato. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione sorretta da considerazioni razionali, contrapponga differenti valutazioni di merito, nonché quello che riproponga temi già adeguatamente vagliati dai giudici di merito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 aprile 2024, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 14 ottobre 2021, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, riferito alle annualità 2016, 2017 e 2018, mentre per l’annualità 2015 interveniva declaratoria di prescrizione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per aver i giudici di merito dichiarato utilizzabile il processo verbale del 26 aprile 2018, e la contestazione del giudizio di responsabilità sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa ha censurato la dichiarazione di utilizzabilità del processo verbale, ma la Corte ha rilevato che il tema era già stato adeguatamente vagliato dai giudici di merito.

In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato che gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti erano costituiti soltanto da documenti — libri paghe e dati presenti nell’anagrafe tributaria — la cui lettura evidenziava l’indebito computo dei crediti inesistenti negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. Da ciò la Corte ha escluso alcuna violazione del diritto di difesa o ipotesi di nullità patologica, tanto più ove si consideri che si è proceduto con rito abbreviato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non specifico, a fronte dell’adeguato percorso argomentativo delle sentenze di merito. In esse sono stati richiamati e criticamente valorizzati gli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della cooperativa di cui il ricorrente era legale rappresentante, accertamenti che hanno consentito di comprovare la natura indebita delle compensazioni riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.

La Corte ha quindi affermato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Sul punto ha richiamato Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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