L’attenuante del lieve entità esclusa per il riciclaggio ex art. 648-bis (Cass. pen. Sez. 2 n. 18158 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa, vi apponga una targa di sua proprietà, poiché così facendo ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo. È inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. L’art. 648-bis cod. pen. richiama l’applicazione soltanto dell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., e non già di altre disposizioni previste da tale norma; ne consegue che l’attenuante del fatto di lieve entità non è applicabile al reato di riciclaggio.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l’imputato responsabile del delitto di riciclaggio per aver detenuto un motoveicolo provento di furto, sul quale era stata apposta la targa e la carta di circolazione di un altro veicolo di sua proprietà. La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per il travisamento dell’atto di appello, l’omesso esame del motivo riguardante l’ipotesi del terzo comma dell’art. 648-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 648-bis, comma quarto, e del capoverso dell’art. 648 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi addotti non conformi ai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto il dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto di riciclaggio. Il fatto che il legittimo proprietario del veicolo fosse l’unico soggetto interessato alla sostituzione della targa, al fine di impedire l’identificazione della provenienza delittuosa del mezzo, rendeva inequivocabile la piena consapevolezza dell’illecita provenienza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi appone una targa di sua proprietà su un veicolo di provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 – 01). Ha inoltre escluso la necessità di rinnovare l’istruttoria per l’esame del meccanico, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, istituto di carattere eccezionale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682001).

La Corte ha poi ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. L’attenuante non emergeva dal capo di imputazione, che indicava genericamente il “furto” come reato presupposto, senza specificare se si trattasse di furto semplice o aggravato, né risultava alcuna prova sulle modalità di realizzazione del reato presupposto. L’omessa motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata non assumeva rilievo, essendo il motivo di appello ab origine inammissibile e quindi privo di interesse (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 26315701).

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche l’ultimo motivo, censurante l’omessa motivazione in ordine all’attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 648-bis, comma quarto, e del capoverso dell’art. 648 cod. pen. L’art. 648-bis cod. pen. richiama l’applicazione soltanto dell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., e non anche del capoverso, sicché la prospettazione difensiva era manifestamente infondata.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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