Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 8682 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione: è preclusa la pura e semplice ricostruzione alternativa dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, considerazione delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito, invochi una rivisitazione del potere discrezionale in punto di valutazione della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2024, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale del 17 gennaio 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale, asseritamente fondata su un quadro probatorio non inequivoco.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che non le spetta una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Viene poi ricordato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. V n. 17905 del 23/03/2006.
Ne deriva che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo l’indirizzo di Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il ricorrente invoca in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso