Occultamento delle scritture contabili è reato permanente: prescrizione dall’accertamento (Cass. pen. Sez. VII n. 32425 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, integra un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale. Solo da tale accertamento decorre il termine di prescrizione. Diversamente, la distruzione della documentazione configura un reato istantaneo, che si consuma con la soppressione. L’imputato che deduca la maturazione della prescrizione in forza della qualificazione della condotta come distruttiva è tenuto a provare sia l’avvenuta distruzione, e non la semplice occultazione, sia l’epoca di essa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato nel febbraio 2017. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 2 ottobre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Tempio Pausania del 20 ottobre 2022.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi sostanzialmente sovrapponibili, con i quali censura la conferma del giudizio di colpevolezza e la qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il ricorrente, quale titolare di una ditta individuale, ha occultato, rispetto agli anni di imposta 2012 e 2013, otto fatture emesse nei confronti di un condominio, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari. Per quegli anni non è stata presentata alcuna dichiarazione fiscale, circostanza ritenuta rilevante nell’ottica dell’elemento soggettivo, risultando l’occultamento funzionale all’obiettivo di non versare le imposte dovute.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 14461 del 25 maggio 2016, dep. 2017, Rv. 269898), secondo cui la condotta punita dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può consistere tanto nella distruzione quanto nell’occultamento delle scritture contabili, con conseguenze diverse sul piano del momento consumativo.
La distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione. L’occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce invece un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, l’imputato è tenuto a dimostrare sia che la documentazione contabile sia stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione. Tale prova, come evidenziato dalla Corte di appello, non risulta fornita, aspetto che il ricorso non smentisce. Coincidendo la consumazione del reato di occultamento con la data della verifica fiscale, la prescrizione decennale matura il 15 febbraio 2027.
Nota della Redazione
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