Patteggiamento in appello, ricorso inammissibile sulla pena concordata (Cass. pen. Sez. VII n. 32426 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103/2017, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato. Fa eccezione il solo caso di illegalità della pena concordata, che il giudice di legittimità può rilevare. È parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso che si limiti a contrapporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie a fronte di una motivazione razionale e adeguata del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha riformato in parte la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminando la pena per due imputati, entrambi ritenuti responsabili di più episodi del delitto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000. Per uno dei ricorrenti la posizione era stata definita con patteggiamento in appello, con rideterminazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione: il primo censurando il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena concordata, il secondo contestando la conferma del giudizio di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta due distinte questioni. Quanto al ricorrente che aveva definito la posizione con patteggiamento in appello, la Corte richiama l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità — Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 — secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sulla misura della pena concordata.

Il ragionamento muove dalla natura del negozio processuale: una volta che l’accordo delle parti sia stato consacrato nella decisione del giudice, esso non può essere unilateralmente modificato. L’unico temperamento ammesso è l’ipotesi di illegalità della pena concordata, che la Corte esclude espressamente sussistere nel caso concreto.

Quanto al secondo ricorso, il Collegio lo qualifica manifestamente infondato. La difesa si limitava a prospettare, in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. I giudici di merito avevano invece valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, dai quali era emerso che la società non svolgeva un’attività idonea a generare i volumi d’affari risultanti dalle fatture contestate, essendo priva di struttura operativa e delle stesse scritture contabili.

La Corte ribadisce che la motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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