Inammissibile il ricorso sulla recidiva se il fatto non è contestato (Cass. pen. Sez. VII n. 32450 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri come erroneamente attestata dal giudice di merito una circostanza di fatto che, per il suo stesso tenore, non rileva ai fini del tema effettivamente devoluto. Quando l’unico oggetto dell’impugnazione è il giudizio sulla recidiva, la contestata posizione marginale dell’imputato rispetto alla condotta materiale non inficia la valutazione di merito, ove resti incontroversa la sua presenza e la conseguente addebitabilità della condotta anche a titolo di concorso. La valutazione sulla recidiva, se sorretta da argomentazione logica e priva di errori interpretativi, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La sentenza di appello della Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e contestando l’affermazione secondo cui egli si trovava alla guida dell’autovettura con cui sono state realizzate le manovre pericolose poste a fondamento della resistenza contestata, assumendo di essere stato solo passeggero.

Il tema effettivamente devoluto con il ricorso riguarda esclusivamente la recidiva, in linea con quanto già dedotto in appello. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione per la verifica della correttezza del giudizio di merito sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la denunziata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente inconferente. Essa si lega a un aspetto di fatto — la circostanza che il ricorrente fosse alla guida dell’auto con cui sono state realizzate le manovre pericolose — che, a ben vedere, non risulta erroneamente attestato dalla sentenza impugnata.

Il portato complessivo della decisione di merito, osserva la Corte, descrive in più occasioni il ricorrente come soggetto che viaggiava a bordo dell’autovettura. Tale rappresentazione rende evanescente l’incertezza letterale prospettata dal ricorso, che quindi non trova effettivo fondamento nel testo della sentenza gravata.

Nessuna incidenza, prosegue la Corte, può derivarne sul giudizio reso in relazione alla recidiva, che costituisce l’unico tema devoluto dal ricorso, in coerenza con il tenore dell’appello. È infatti incontroversa la presenza del ricorrente sull’autovettura e, dunque, la stessa addebitabilità della condotta anche al ricorrente, sebbene materialmente tenuta dal concorrente separatamente giudicato.

Quanto alla valutazione sulla recidiva, la Corte la ritiene esposta con puntuale logicità dal giudice del merito e priva di errori interpretativi. Il giudice di merito ha disatteso le medesime ragioni di critica ribadite nel ricorso, con un giudizio che, così argomentato, si sottrae alle censure prospettabili in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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