La funzione tipica dell’impugnazione: inammissibile il ricorso meramente reiterativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 14143 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. È altresì inammissibile il motivo che si limiti a riproporre e reiterare le medesime doglianze già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto e ceduto illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione con cui ha lamentato un vizio di motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, sostenendo che la condanna sarebbe stata basata su una ricostruzione processuale degli elementi di indagine fuorviante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in primo luogo che il motivo di impugnazione non si confrontava con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza già eccepita con l’atto di appello, limitandosi a mere doglianze in punto di fatto.
Gli Ermellini hanno richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: pertanto, un ricorso che non svolge tale critica è inammissibile.
La Corte ha inoltre precisato che il motivo era da ritenere inammissibile in quanto riproduttivo e reiterativo degli stessi profili di doglianza già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado (v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019).
La decisione impugnata risulta, infatti, sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto alla penale responsabilità dell’imputato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già qualificata ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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