Colloqui a distanza in carcere senza parere DDA per modalità esecutive (Cass. pen. Sez. I n. 25750 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Direzione distrettuale antimafia, previsto dalla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, è funzionale all’ammissione del detenuto sottoposto al regime differenziato ai colloqui con congiunti anch’essi ristretti, e non alle successive modalità esecutive degli stessi. Ne consegue che non è necessaria una nuova acquisizione del parere quando il provvedimento del magistrato di sorveglianza non incide sull’ammissione già disposta con ordinanza non impugnata, ma si limita a modulare la collocazione temporale di un colloquio non fruito. Il pericolo per la sicurezza è collegato all’accesso del detenuto ai colloqui, non alla loro dislocazione nel tempo, restando ferme le esigenze di controllo proprie delle forme di comunicazione a distanza. In materia di procedimento ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. il Ministero della Giustizia, ricorrente soccombente, non è condannabile alle spese processuali, rivestendo la qualità di parte pubblica.
Il Fatto
Un detenuto, ristretto in regime differenziato, era stato ammesso ai colloqui visivi con la madre e la moglie, entrambe detenute in circuito AS3, mediante videoconferenza. L’ammissione risaliva a un’ordinanza dell’1.6.2023, rimasta non impugnata, e i colloqui erano stati effettivamente svolti.
Il magistrato di sorveglianza aveva poi disposto che l’amministrazione consentisse al detenuto di fruire di due ore di colloquio mensile, ove nel mese precedente non avesse svolto il colloquio. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 13.11.2025, ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, escludendo la necessità dell’istruttoria rafforzata e del parere della DDA. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riconoscimento del principio invocato dal ricorrente. Ai fini dell’ammissione del detenuto sottoposto all’art. 41-bis ord. pen. ai colloqui telefonici sostitutivi con familiari anch’essi ristretti, deve tenersi conto degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della DDA, in applicazione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, in ragione delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario. Sul punto il Collegio richiama i propri precedenti Sez. I n. 49279 dell’11.10.2023 e Sez. I n. 31634 del 24.6.2022.
Tale regola non è però pertinente al caso concreto. L’ordinanza impugnata dà atto, senza smentita, che il detenuto era stato già ammesso ai colloqui visivi in videoconferenza con i familiari sin dall’1.6.2023, con provvedimento non impugnato.
Il provvedimento oggi in esame riguarda una modifica delle modalità esecutive dei colloqui già ammessi e non necessitava, pertanto, della preventiva richiesta e acquisizione del parere della DDA. L’art. 16.2 della Circolare DAP prevede il parere ai fini dell’accoglimento della richiesta, mentre nella vicenda si verte in una fase successiva all’accoglimento stesso.
La Corte chiarisce la ratio della previsione. Il parere è funzionale a escludere un pericolo per la sicurezza collegato all’ammissione del detenuto ai colloqui, non alle modalità di esecuzione conseguenti al provvedimento di ammissione. Una volta consentite forme di comunicazione controllabili a distanza, idonee a impedire comportamenti pericolosi per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica, la sussistenza del pericolo non muta in base alla collocazione temporale del colloquio.
Il giudizio di contemperamento tra esigenze di sicurezza e diritto del detenuto a coltivare le relazioni parentali era già stato svolto dai giudici di sorveglianza. Il nuovo intervento non è stato occasionato da richieste di rivedere la concessione, ma da esigenze di spostamento del colloquio non fruito al mese successivo, senza effetti sulla durata complessiva. Il ricorso è quindi rigettato. Quanto alle spese, il Collegio richiama Sez. U n. 3775 del 2017: il Ministero della Giustizia, ricorrente soccombente, non è condannabile al pagamento, rivestendo la qualità di parte pubblica.
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Nota della Redazione
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