Minaccia al pubblico ufficiale e verbale: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 32444 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 336 cod. pen. la condotta di chi, con atteggiamento minaccioso, costringe o impedisce al pubblico ufficiale il compimento di un atto del proprio ufficio. Quando la minaccia è diretta a impedire la redazione del verbale, non è ravvisabile un generico atteggiamento intimidatorio, ma un’attività finalisticamente orientata alla compromissione della funzione pubblica. Il motivo di ricorso che riproponga censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione esaustiva è inammissibile. La negazione delle circostanze attenuanti generiche, sorretta da motivazione puntuale sui criteri adottati, costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La decisione definisce il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 31/10/2024, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile per aver tenuto una condotta minacciosa nei confronti di un pubblico ufficiale.

Con il ricorso per cassazione l’imputato ha contestato, con un primo motivo, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la condotta si sarebbe risolta in un atteggiamento genericamente minaccioso. Con un secondo motivo ha dedotto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della tenuta della motivazione di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Il profilo di censura è riproduttivo di un rilievo già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici ed esaustiva motivazione. La Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il reato sul rilievo che risulta accertato come la minaccia proferita dal ricorrente fosse finalizzata a impedire al pubblico ufficiale di redigere il verbale.

Il collegio valorizza la finalizzazione della condotta: la minaccia non è un generico atteggiamento, ma un mezzo diretto a ostacolare il compimento dell’atto d’ufficio. È questo il passaggio che salda il fatto alla fattispecie tipica dell’art. 336 cod. pen. La Corte non entra nel merito della ricostruzione, limitandosi a rilevare la correttezza dell’inquadramento operato dai giudici di appello e l’assenza di vizi logici nella motivazione.

Quanto al secondo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello è immune da vizi censurabili in sede di legittimità e espone puntualmente i criteri adottati per escludere il beneficio. Si tratta di una valutazione di merito che, così formulata, non è sindacabile in cassazione.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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