Detenzione di stupefacente, insufficiente la somma degli indizi sulla destinazione a terzi (Cass. pen. Sez. VI n. 32483 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a terzi della sostanza stupefacente non può essere desunta dalla sola somma di indici fattuali — elevato quantitativo, asserita suddivisione in dosi, presenza di un bilancino di precisione — quando la sentenza d’appello ometta di confrontarsi con l’analitica impugnazione che contesti il rinvenimento dello stupefacente nella sua condizione naturale. Integra vizio di motivazione la decisione che ribadisca in forma stringata gli stessi argomenti del primo grado, senza spiegare la valenza indiziaria dei singoli elementi ai fini della destinazione a terzi. La censura sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è pertanto fondata e assorbente, con annullamento con rinvio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, accertata in un quantitativo complessivo. Il Tribunale di Sulmona, con decisione del 20 settembre 2022, aveva affermato la responsabilità dell’imputato. La Corte di appello di L’Aquila, investita del gravame, in parziale riforma aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio cumulativo di motivazione ed erronea applicazione della norma sulla destinazione a terzi; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; determinazione della pena; mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, giudicandolo fondato. Il giudice di appello aveva ritenuto la destinazione a terzi dello stupefacente valorizzando tre elementi: l’elevato quantitativo, assunto come incompatibile con l’esclusivo uso personale; la suddivisione in ovuli circolari; la presenza di un bilancino di precisione.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è però carente sul piano motivazionale. La Corte rileva che alcuna risposta è stata data all’analitica impugnazione difensiva, la quale aveva dedotto che lo stupefacente era stato rinvenuto secondo la sua condizione naturale, ossia nella caratteristica forma dell’inflorescenza, e non già frazionato in dosi.

Il vizio non riguarda il merito della valutazione, ma il metodo: la Corte d’appello ha ribadito le stesse stringate ragioni della prima decisione senza spiegare perché la suddivisione dello stupefacente in parti sussistesse e quale valenza indiziaria assumessero i predetti elementi fattuali ai fini della destinazione a terzi. La motivazione, in altri termini, non regge di fronte a una contestazione specifica e circostanziata.

L’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto agli ulteriori. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà riesaminare la questione della destinazione a terzi alla luce dei rilievi svolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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