Dichiarazioni di soggetto non indagato utilizzabili; no astensione per il coindagato (Cass. pen. Sez. VI n. 32485 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. da un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito come indagato a sommarie informazioni non sono affette da inutilizzabilità né da nullità, non essendo prevista alcuna sanzione per tale evenienza. La facoltà di astensione dal deporre riconosciuta dall’art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell’imputato non si estende ai coimputati, perché è volta a prevenire situazioni in cui l’eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 cod. pen. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal coindagato restano utilizzabili e che ogni questione sulla loro idoneità indiziaria diviene assorbita.
Il Fatto
Il Tribunale, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza cautelare con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con presidi elettronici e divieto di comunicazione con terzi, in relazione a una ritenuta gravità indiziaria per reati in materia di stupefacenti.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una donna non iscritta nel registro degli indagati e coniuge di un coindagato. Tali dichiarazioni sarebbero state assunte senza il preventivo avviso della facoltà di astensione. In via subordinata, il ricorrente ha sostenuto che, espunte le intercettazioni e le dichiarazioni contestate, difetterebbe la gravità indiziaria per il capo concernente la detenzione finalizzata allo spaccio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo profilo investe la disciplina dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che regola l’audizione del soggetto indagato. Il Tribunale ha correttamente escluso che l’audizione di un soggetto non indagato secondo tale disposizione comporti profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni così assunte.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico: la legge non prevede alcuna inutilizzabilità né alcuna nullità per le dichiarazioni rese come soggetto indagato da una persona che, invece, avrebbe dovuto essere sentita a sommarie informazioni. Manca, dunque, una sanzione processuale che possa essere invocata dal ricorrente.
Quanto alla facoltà di astensione, la Corte conferma il giudizio del Tribunale: non possono essere poste questioni fondate sull’art. 199 cod. proc. pen., perché la donna audita e il ricorrente non sono prossimi congiunti. L’orientamento richiamato è quello secondo cui la facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dalla norma al prossimo congiunto dell’imputato, non riguarda anche i coimputati, essendo finalizzata a prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 cod. pen. Il Collegio richiama, in conformità, Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, Rv. 277227 – 01.
Una volta affermata l’utilizzabilità delle dichiarazioni, resta assorbita ogni questione sulla dedotta insufficienza indiziaria delle dichiarazioni del ricorrente e del coindagato. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.