Permesso premio: revisione critica non richiede confessione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 23781 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., oltre alla regolare condotta detentiva, è necessaria l’assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva in senso negativo la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante. La revisione critica non consiste nell’ammissione dei reati per i quali il detenuto è stato condannato, essendo suo diritto professarsi innocente, ma in una complessiva riconsiderazione dei propri trascorsi e dello stile di vita tenuto in libertà, idonea a dimostrare l’allontanamento da contesti delittuosi e l’adesione ai valori della convivenza. La sola regolare condotta carceraria e lo svolgimento delle attività trattamentali non integrano di per sé un percorso rieducativo effettivo, ove non emergano elementi da cui desumere un mutamento della scala di valori.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza emessa il 27 maggio 2025, ha respinto il reclamo proposto da un detenuto contro il diniego di concessione di un permesso premio, disposto dal Magistrato di sorveglianza per l’assenza di resipiscenza e la mancanza di un risarcimento in favore delle vittime dell’omicidio commesso.
Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio presupponga una diminuzione di pericolosità sociale, conseguente a un percorso di revisione critica che l’istante non avrebbe neppure iniziato, nonostante il parere favorevole dell’équipe trattamentale. Avverso l’ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’art. 30-ter Ord. pen. subordina la concedibilità del permesso-premio a tre requisiti: la regolare condotta detentiva, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. L’ordinanza impugnata, valutando ancora sussistente la pericolosità, ha pertanto legittimamente negato il beneficio per la mancanza di uno dei requisiti di legge.
Il ricorrente assume che la valutazione della pericolosità sia errata perché fondata esclusivamente sull’assenza di revisione critica, non potendosi pretendere una confessione da chi si professa innocente. La Corte respinge l’assunto. La revisione critica richiesta non consiste nell’ammissione dei crimini, ma in una complessiva revisione dei propri trascorsi e dello stile di vita adottato in libertà, volta a dimostrare l’allontanamento da contesti delittuosi e la volontà di aderire ai comuni valori di rispetto delle leggi, così da consentire una prognosi positiva sul reinserimento.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente secondo cui, in tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., rileva in senso negativo la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285567). Il ricorrente risulta condannato anche per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., circostanza che dimostra l’inserimento in un contesto criminale ispirato a regole opposte ai valori della convivenza, nel quale anche l’omicidio è stato commesso.
Logicamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto necessaria la verifica dell’avvio di un percorso di revisione dei trascorsi che dimostri l’allontanamento da quel contesto. Il richiamo del ricorrente alla Sez. 1, n. 13041 del 01/03/2024 non è pertinente, poiché in questo procedimento non sono emersi elementi da cui dedurre un percorso rieducativo idoneo a una prognosi positiva: la relazione di sintesi attesta solo la regolare condotta carceraria e lo svolgimento delle attività trattamentali, senza che tali comportamenti abbiano indotto a un ripensamento della scala di valori. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Nota della Redazione
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