La responsabilità dell’amministratore formale per bancarotta non può fondarsi sulla mera carica (Cass. pen. Sez. 5 n. 250 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale non può essere automaticamente affermata a carico dell’amministratore formale sulla base della mera carica ricoperta. L’assunzione solo formale della carica gestoria non esonera dall’obbligo di vigilanza, ma la contestazione a titolo di concorso omissivo ex art. 40, comma secondo, cod. pen. richiede la dimostrazione della consapevolezza dell’altrui fatto-reato e l’adesione alla sua realizzazione, senza ricorrere a rigidi automatismi probatori.

Il Fatto

Il ricorrente, Presidente del Consiglio direttivo di un’associazione dichiarata fallita, era stato condannato in entrambi i gradi di merito per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La sua responsabilità era stata ricostruita in termini omissivi, per non aver impedito le condotte distrattive e di soppressione della contabilità poste in essere dall’amministratore di fatto dell’ente, separatamente giudicato.

Avverso la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: contestava la fallibilità dell’associazione e la sussistenza dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, nonché la configurabilità della sua responsabilità, assumendo di aver ricoperto solo formalmente la carica, senza deleghe operative né effettivi poteri gestori.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi inerenti alla fallibilità dell’associazione. Ha richiamato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 19601 del 2008, secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi di fallibilità. Ha altresì precisato che la nozione di imprenditore commerciale, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., prescinde dallo scopo di lucro soggettivo, essendo sufficiente l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata, sicché la qualità di imprenditore può essere riconosciuta anche alle associazioni che svolgano attività commerciale.

Ha invece accolto il motivo relativo all’ascrivibilità soggettiva delle condotte. La Corte ha ricostruito l’istituto del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo, evidenziando che la posizione di garanzia dell’amministratore formale presuppone un dovere impeditivo caratterizzato da una concreta signoria sul processo di produzione dell’evento. L’omessa attivazione dei poteri impeditivi, secondo la giurisprudenza richiamata, deve porsi in connessione causale con l’evento-reato e non può essere presunta dalla mera inerzia del garante.

Con particolare riferimento al dolo, la Corte ha ricordato che, per i reati fallimentari, non è ammissibile un concorso colposo nel delitto doloso: la condotta dell’amministratore formale deve essere sorretta dalla consapevolezza dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e dalla decisione di non esercitare i poteri di vigilanza per evitare la realizzazione del reato. L’assunzione della carica costituisce solo un indizio del dolo, che deve essere verificato in concreto, senza automatismi.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità sul mero ruolo formale del ricorrente, senza indagare i poteri effettivamente esercitati né la sua conoscenza delle operazioni illecite poste in essere dall’amministratore di fatto. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Venezia, assorbendo i motivi sulla pena e sul risarcimento del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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