Associazione finalizzata al narcotraffico: breve durata dell’adesione non esclude la partecipazione (Cass. pen. Sez. III n. 32602 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, non è esclusa dalla breve durata dell’adesione al sodalizio. Rileva invece la condotta del soggetto che si rende disponibile, in modo continuativo, a fornire la sostanza stupefacente al dirigente dell’organizzazione, a collocarla al dettaglio per suo conto e a reperire acquirenti, essendo consapevole che il fornitore opera in seno a una struttura associativamente organizzata. È indice di intraneità nel sodalizio l’incarico, conferito dal dirigente, di riscuotere il prezzo dello stupefacente anche dopo la materiale consegna, poiché tale ruolo non è compatibile con lo schema civilistico della semplice mediazione. In sede di legittimità resta sottratta al sindacato la rivalutazione delle risultanze indiziarie, quando il ricorso si limiti a contestare la congruità valutativa delle inferenze operate dal giudice del riesame cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa in sede di riesame, ha parzialmente accolto l’istanza del ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Gip, il precedente 14 ottobre 2024, aveva applicato la custodia cautelare in carcere per la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti e per una serie di reati fine.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo e ai reati scopo, escludendo il solo episodio di acquisto destinato all’uso personale, e ha confermato le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi relativi alla sua partecipazione al sodalizio, con successivi motivi aggiunti sulla asserita contraddittorietà della motivazione quanto alla adesione realizzatasi in un breve arco temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico tema: se la brevità dell’adesione al sodalizio possa escludere la partecipazione al reato associativo. Il ricorso, per la Corte, si limita a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di indagine, non la verifica della oggettiva logicità delle inferenze operate in sede di merito.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’adesione al programma criminoso, non è decisivo che l’adesione sia stata di breve durata (Sez. VI n. 42937 del 2021). Parimenti ricorda che la partecipazione al sodalizio si desume dalla disponibilità del soggetto a essere abituale fornitore ovvero collocatore al dettaglio della sostanza smerciata (Sez. VI n. 47576 del 2024; Sez. II n. 6261 del 2013).
Nel caso concreto, il ricorrente non solo ha fornito la sostanza al dirigente dell’associazione, consapevole della struttura associativa, ma si è prestato a collocare lo stupefacente per suo conto e a reperire acquirenti. L’elemento decisivo, secondo la Corte, è però un altro: il fatto che il dirigente abbia indicato il ricorrente come persona incaricata di riscuotere il prezzo, anche in un momento successivo alla materiale fornitura.
Tale circostanza, osserva la Corte, sarebbe inspiegabile secondo lo schema civilistico della mediazione. Il ruolo tipicamente svolto da soggetti interni al sodalizio esclude la manifesta illogicità delle conclusioni del Tribunale del riesame, tanto più in fase cautelare, nella quale è sufficiente che il compendio dimostrativo sia fondato sulla semplice gravità indiziaria.
Il ricorrente ha lamentato, in definitiva, solo aspetti di carattere valutativo — non integrati in modo significativo dai motivi aggiunti — sottratti al sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone infine la comunicazione alle autorità competenti, non derivando dalla sentenza la cessazione dello stato di detenzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.