Interesse concreto e attuale nell’impugnazione per correzione errore materiale (Cass. pen. Sez. 1 n. 18184 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del contraddittorio nell’adozione de plano del provvedimento di correzione dell’errore materiale è denunciabile per cassazione solo se la parte deduce un concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio. L’interesse a impugnare, in una prospettiva utilitaristica, postula la presenza di una situazione di svantaggio processuale da rimuovere e la possibilità di conseguire una decisione più vantaggiosa. Tale interesse deve essere attuale e va accertato al momento della decisione; la sua carenza, ancorché preesistente alla proposizione del ricorso, determina l’inammissibilità del gravame e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Trento, su impulso della Procura generale, aveva corretto un errore materiale contenuto in una propria precedente ordinanza, rideterminando l’ultimo semestre di pena valutabile ai fini della liberazione anticipata nel periodo compreso tra il 23 settembre 2024 e il 22 marzo 2025.

Avverso tale provvedimento la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità per violazione del contraddittorio, l’erronea applicazione dei criteri di computo dei termini stabiliti a mesi e l’illegittimità derivata dell’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di liberazione anticipata, fondata sulla mancata maturazione del semestre.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio, riconoscendone l’astratta fondatezza alla luce del principio per cui l’adozione de plano della procedura di correzione dell’errore materiale integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. Ha tuttavia precisato che tale vizio è deducibile solo qualora la parte alleghi un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale, ovvero la necessità di allegare fatti o situazioni decisive. Tale interesse non era stato prospettato dalla ricorrente, rendendo il motivo manifestamente infondato.

Quanto ai motivi concernenti il computo dei termini, la Corte ne ha riconosciuto l’astrattezza, richiamando il principio per cui il termine stabilito a mesi scade nel giorno corrispondente a quello del mese di inizio, dovendosi il calcolo eseguire ex nominatione dierum. Ha tuttavia rilevato come la stessa ricorrente avesse dichiarato di essere stata scarcerata in data antecedente alla proposizione del ricorso, circostanza che privava il gravame di qualsiasi utilità concreta.

La Corte ha quindi ribadito che l’interesse a impugnare, in una prospettiva utilitaristica, non si fonda sulla soccombenza ma sulla necessità di rimuovere uno svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa. Ha precisato che tale interesse deve persistere fino al momento della decisione e che la sua carenza, se preesistente, non configura un’ipotesi di sopravvenienza non imputabile al ricorrente, con conseguente applicabilità della condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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