Convalida del DASPO e controllo di legalità sostanziale (Cass. pen. Sez. 3 n. 12310 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della convalida del provvedimento del Questore che applica il divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve esercitare un controllo di legalità pieno, non meramente formale, verificando in concreto la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione della misura limitativa della libertà personale. Tale controllo riguarda: a) le ragioni di necessità e urgenza; b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) l’attribuibilità allo stesso delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge; d) la congruità della durata della misura. È ammessa la motivazione per relationem, purché il giudice dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non risolvendosi in un’acritica recezione dell’atto amministrativo. In assenza degli atti, documenti, video o immagini che il giudicante dichiara di aver visionato, ma che non risultano in atti, l’ordinanza di convalida è annullata con rinvio.

Il Fatto

Il Questore di Terni aveva emesso un DASPO della durata di otto anni nei confronti del ricorrente, ritenuto tra i partecipanti agli scontri avvenuti al termine di un incontro di calcio, all’uscita dello stadio, quando un gruppo di ultras aveva aggredito le forze dell’ordine. Il provvedimento prevedeva anche l’obbligo di presentazione alla polizia.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il provvedimento, rigettando le contestazioni difensive sulla base di quanto emergerebbe dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, che però non risultavano trasmesse al giudicante dal pubblico ministero. La difesa aveva dedotto il difetto di motivazione in punto di attribuibilità e durata della misura, e il Sostituto Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 44273 del 2004, secondo cui l’ordinanza di convalida di un provvedimento che incide sulla libertà personale non può limitarsi a un controllo meramente formale. Il giudice deve motivare sull’esistenza dei presupposti legittimanti la misura e accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi la misura stessa.

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non convince rispetto all’attribuibilità delle condotte al ricorrente. Il giudicante aveva confutato le deduzioni difensive proprio richiamando le immagini dei video degli scontri, ma tali elementi non risultavano trasmessi dal pubblico ministero né presenti nel fascicolo procedurale. La Corte ha quindi rilevato che la motivazione si fondava su un presupposto non verificabile e non comprovato in atti.

Quanto alla durata, la Corte ha precisato che la presenza di un precedente DASPO, elemento valorizzato dal Questore per derogare al limite massimo legale, è destinata a essere valutata solo dopo che sia stata verificata la legittima applicazione del decreto questorile, e non prima. Non può, quindi, attribuirsi rilievo a tale circostanza per fondare l’ascrivibilità delle condotte, in una prospettiva che anticipa un giudizio di pericolosità non ancora compiutamente accertato.

La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il Tribunale verifichi, sulla base delle evidenze disponibili, se e in che termini il ricorrente abbia preso parte ai disordini. Ha altresì dichiarato sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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