Appello cautelare del P.M.: rivalutazione piena delle esigenze di prevenzione speciale (Cass. pen. Sez. III n. 2072 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tribunale chiamato a decidere sull’appello cautelare del pubblico ministero avverso il provvedimento che ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, nell’ambito della verifica della persistente attualità delle esigenze cautelari, può e deve rivalutare appieno tutte le risultanze già acquisite e precedentemente apprezzate, unitamente all’elemento di novità dedotto con l’istanza de libertate, perché solo così è possibile un effettivo apprezzamento del novum. Non è pertanto configurabile alcuna violazione del principio devolutivo nel caso in cui il giudice dell’impugnazione attinga anche a elementi già valutati in sede applicativa. Il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva sostituito con gli arresti domiciliari la misura custodiale in carcere applicata al ricorrente in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, riqualificati ai sensi dei commi 5 e 6, dopo la condanna in primo grado. Il Procuratore della Repubblica proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale, accogliendolo, ripristinava la misura di massimo rigore.

Avverso tale ordinanza il difensore ricorreva per cassazione deducendo la violazione del principio devolutivo, per avere il Tribunale valorizzato circostanze già note al G.i.p., e il vizio di motivazione quanto all’art. 275-bis cod. proc. pen., non avendo considerato la possibilità di soddisfare le esigenze con gli arresti domiciliari corredati dal braccialetto elettronico.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il Tribunale aveva ripristinato la custodia in carcere osservando che, pur dovendosi tener conto della derubricazione nell’apprezzamento della persistente proporzionalità, le peculiari connotazioni della fattispecie non consentivano di concludere per un affievolimento delle esigenze di prevenzione speciale. Rilievo dirimente era stato attribuito alla circostanza che l’indagato si dedicasse al narcotraffico dal domicilio in cui era ristretto, ricevendo e smistando le chiamate degli acquirenti.

La difesa non contestava la logicità del percorso, ma la sua legittimità, sostenendo che il Tribunale avesse violato il principio devolutivo. La Corte respinge l’assunto: nell’ambito della doverosa verifica della persistente attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il giudice procedente e quello dell’impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. possono rivalutare appieno tutte le risultanze già acquisite, unitamente all’elemento di novità costituito dalla diversa qualificazione giuridica. Solo così è possibile apprezzare l’effettiva incidenza del novum sulle valutazioni cautelari precedenti.

Sostenere il contrario condurrebbe a ritenere che il giudice dell’impugnazione debba limitarsi a verificare la sola effettiva derubricazione dei reati, con conclusioni inaccettabili. La difesa richiamava Sez. 6 n. 19008 del 21.04.2016, ma la Corte ne rileva l’inconferenza: quel precedente ribadisce solo che nell’incidente cautelare instaurato per la verifica delle esigenze non è possibile introdurre censure attinenti ai gravi indizi, neppure sotto il profilo dell’utilizzabilità degli atti. Questione radicalmente diversa da quella in esame.

Quanto alla residua censura, il Tribunale ha escluso in termini privi di illogicità l’idoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le gravi esigenze di prevenzione speciale, rilevando che non si può riporre fiducia nel controllo fondato sull’autocontrollo di chi ha svolto gran parte dell’attività presso il domicilio coatto. Trova così applicazione il principio di Sez. 2 n. 43402 del 25.09.2019: il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità del braccialetto elettronico, con assolvimento dell’onere motivazionale.

Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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