Motivazione apparente e sindacato sul 41-bis in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32676 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo differenziato, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che si pronuncia sul reclamo contro il decreto applicativo o di proroga è ammesso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., esclusivamente per violazione di legge. Tale sindacato comprende la mancanza di motivazione, quale violazione autonoma dell’art. 125 cod. proc. pen. e della stessa disposizione speciale, e ricorre quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ovvero inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Non sono invece deducibili in sede di legittimità i vizi di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il suo reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia che aveva prorogato la sua sottoposizione al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis ord. pen.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., sostenendo che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da motivazione meramente apparente. Il ricorso giunge così all’esame della Corte di legittimità, chiamata a verificare se il vizio denunciato rientri nell’ambito del sindacato consentito in materia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., come sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, consente la proroga dei provvedimenti applicativi del regime differenziato, nelle stesse forme, per periodi successivi di due anni, purché non risulti che il detenuto abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive.

Il perimetro del controllo devoluto alla Cassazione è delineato dal comma 2-sexies della medesima disposizione e si limita alla verifica della violazione di legge. Secondo un consolidato orientamento, tale limitazione non esclude il controllo sulla motivazione: la sua mancanza integra una violazione autonoma sia dell’art. 125 cod. proc. pen. sia della prescrizione speciale, che impone al Tribunale di decidere in camera di consiglio sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruità del contenuto del provvedimento.

Da tali premesse la Corte trae la conseguenza che l’ordinanza è censurabile quando la motivazione risulti del tutto assente, ridotta al mero dispositivo, oppure priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente. L’inidoneità si configura quando le argomentazioni siano scoordinate e carenti dei passaggi logici necessari, oppure quando le questioni sollevate con il reclamo non siano affrontate o siano sostanzialmente eluse, pur in presenza di una motivazione formale che non assolve la funzione sua propria. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 224611 del 2003 e Sez. I n. 230203 del 2004.

La Corte chiarisce però il limite speculare: la violazione di legge non può essere estesa ai vizi di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non trovano ingresso nel giudizio di legittimità in materia di applicazione o proroga del regime differenziato.

Nel caso concreto il Tribunale ha ancorato il giudizio sulla persistenza del pericolo alla carriera criminale del ricorrente, al suo ruolo di vertice nell’associazione di riferimento, alla perdurante operatività del gruppo, alla condotta irregolare in carcere e alle missive dal contenuto criptico sequestrate. Ha valorizzato la massima di esperienza secondo cui i capimafia conservano anche in detenzione i poteri deliberativi e, tramite familiari e soggetti ammessi ai colloqui, trasmettono direttive all’esterno. Esclusa la violazione dei compiti valutativi e dei criteri di legge, e insussistente il denunciato vizio di motivazione apparente, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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