Emissione di fatture per operazioni inesistenti e prova del dolo specifico (Cass. pen. Sez. 3 n. 951 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede, quanto all’elemento soggettivo, la rappresentazione e volizione dell’emissione della fattura per un’operazione inesistente e il dolo specifico di consentire a terzi l’evasione delle imposte, non essendo necessario che il terzo consegua effettivamente l’evasione programmata. La prova dell’inesistenza oggettiva o soggettiva dell’operazione non può essere desunta da mere presunzioni ma il giudice di merito la può fondare su un quadro indiziario complessivo. Inoltre, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo quando le decisioni sono conformi.

Il Fatto

L’imputata, legale rappresentante e amministratrice di una società, era stata condannata dal Tribunale di Avellino, con pena sospesa di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. La condanna riguardava l’emissione di tre fatture: due per operazioni oggettivamente inesistenti e una per un’operazione soggettivamente inesistente, poiché realizzata a favore di un soggetto diverso da quello indicato, al fine di consentire l’evasione delle imposte a un’altra impresa.

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, la mancata prova del dolo specifico, la violazione della regola di giudizio dell’al di là del ragionevole dubbio, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione delle censure già devolute in appello, privo della necessaria critica alla sentenza impugnata e volto a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Richiamando il principio per cui le sentenze di merito conformi si saldano in un unico complesso motivazionale, la Corte ha evidenziato come l’inesistenza delle operazioni fosse stata dimostrata non da sole presunzioni ma da elementi fattuali specifici e concordanti.

Con riferimento all’inesistenza oggettiva delle prime due fatture, la Corte ha valorizzato l’assenza di documentazione commerciale, l’inserimento delle operazioni in un più ampio rapporto fraudolento tra le due società e la loro ubicazione nel medesimo luogo. Per la fattura soggettivamente inesistente, ha rilevato come la merce fosse stata consegnata direttamente al cliente finale in Cina, essendo l’emissione verso l’altra impresa finalizzata alla compensazione cartolare di fatture pregresse inesistenti.

Quanto al dolo specifico, la Corte ha ricordato che la struttura materiale del reato è rimasta immutata dopo il d.lgs. n. 158/2015 e che è necessaria la rappresentazione e volizione dell’emissione della fattura per un’operazione inesistente, oltre al fine di consentire a terzi l’evasione, senza che sia richiesto il conseguimento effettivo dell’evasione. I giudici di merito avevano correttamente argomentato la prova del dolo sulla base dei rapporti di reciprocità nell’emissione di fatture inesistenti tra le due società.

In relazione alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite Tushaj, secondo cui il giudizio richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso la tenuità in ragione dell’entità dell’imposta evasa. Infine, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura sul trattamento sanzionatorio, essendo la pena minima motivata con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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