Concordato in appello: ricorso inammissibile sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 32667 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Per l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o vizi di determinazione della pena non trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Restano invece ammissibili le doglianze relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in sede di concordato in appello, aveva applicato la pena concordata. Il ricorso denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità formatosi dopo la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, disposta dall’art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017. In tale assetto, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.

La ragione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione: la rinuncia ai motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità (Sez. V n. 15505 del 2018, Sez. V n. 29243 del 2018, Sez. IV n. 52803 del 2018).

Da tale premessa deriva il discrimine tra motivi ammissibili e motivi inammissibili. Sono ammissibili le doglianze relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (sul punto Sez. I n. 944 del 2019).

Applicando tale principio, la Corte rileva che le doglianze del ricorrente attengono proprio a profili sottratti al sindacato di legittimità: la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e il diniego della lieve entità. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Ne consegue la condanna del ricorrente, in forza dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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