Trattamento sanzionatorio insindacabile se congruamente motivato (Cass. pen. Sez. VII n. 28552 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. L’applicazione della recidiva è giustificata dalla valutazione dei precedenti specifici e delle modalità del fatto, espressione di spiccata pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Roma del 22.09.2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale aveva concesso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per la mancata esclusione della recidiva e per il giudizio di bilanciamento delle circostanze; con il secondo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha ricordato il principio per cui le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio restano sottratte al sindacato di legittimità quando siano sostenute da motivazione priva di vizi logico-giuridici, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella riservata al giudice del merito.
Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata. Ai fini dell’applicazione della recidiva, la Corte territoriale aveva vagliato le precedenti condanne del ricorrente, gravato da numerosi precedenti specifici, il luogo della cessione — teatro di spaccio e traffico di stupefacenti professionale, organizzato e certamente non occasionale — e aveva qualificato il reato come manifestazione di una maggiore e spiccata pericolosità sociale.
Quanto al bilanciamento, la Corte ha ribadito che esso costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen. Sono richiamati Sez. V n. 33114 del 25.11.2020, n. 10379 del 1990 e n. 3163 del 1988. Il giudice di appello aveva applicato il regime di equivalenza tra le attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e la recidiva reiterata infraquinquennale, valorizzando il rinvenimento di una cospicua somma di danaro, non provento della cessione monitorata, a fronte della cessione di due sole dosi di cocaina.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.