Furto con strappo: impossessamento parziale e un solo reato consumato (Cass. pen. Sez. VII n. 32731 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri presenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare né il tentativo né il furto consumato in concorso con il tentativo. Ai fini della attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. occorre valutare non solo il valore intrinseco della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa, compresi i danni ulteriori derivanti dalla condotta. L’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, con onere di adeguata motivazione sulla maggior capacità a delinquere del reo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una donna, dalla quale erano stati sottratti due collanine e un ciondolo a forma di crocifisso.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi tentata, alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e all’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, oltre che riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la riqualificazione nel reato tentato, perché l’imputato era entrato nel pieno possesso di parte della refurtiva: una delle collanine, poi restituita dai presenti, e il ciondolo, di cui si erano perse le tracce. Il fatto che un terzo potesse essersi impossessato del ciondolo, peraltro non corroborato, comproverebbe anzi l’avvenuto impossessamento da parte dell’imputato, al quale non sarebbe stato possibile sottrarlo se non fosse già passato nella sua sfera di dominio.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di impossessamento di parte dei beni e mancato impossessamento di altri presenti nello stesso luogo per cause indipendenti dalla volontà, si realizza un unico reato consumato, non ravvisandosi né il tentativo né il furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. V n. 32786 del 2013).
Con riguardo all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte conferma il diniego dell’attenuante: la tenuità del danno va valutata rispetto alla gravità dell’evento nel suo complesso, tenendo conto non delle condizioni soggettive dell’imputato ma di quelle della persona offesa. Nella specie, lo strappo aveva provocato la caduta della donna sulle ginocchia e una forte agitazione, con conseguente condotta in Pronto Soccorso. Sono richiamati Sez. V n. 24003 del 2014 e Sez. VI n. 30177 del 2013.
Infine, la Corte ritiene pienamente motivata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, risultando il ricorrente gravato da sette iscrizioni nel casellario per reati commessi tra il 2013 e il 2022, in gran parte determinati da motivi di lucro. L’aumento di pena per recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, con onere di motivazione sulla maggior capacità a delinquere (Corte cost. n. 185 del 2015; Sez. II n. 50146 del 2015).
Nota della Redazione
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