Nullo l’appello che conferma condanna con motivazione inadeguata (Cass. pen. Sez. III n. 23726 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, la conferma della condanna in appello richiede un adeguato rigore motivazionale, che non può fondarsi su congetture o su argomenti apodittici. Il giudice di merito non può desumere l’oggetto della cessione dalla sola urgenza dell’incontro e dall’atteggiamento guardingoso dell’imputato, né fondare il giudizio di responsabilità su una motivazione apparente. L’impossibilità di un accertamento decisivo — come la perquisizione non eseguita per cause contingenti — non può essere relegata a questione irrilevante, a maggior ragione quando il servizio di osservazione non ha rilevato alcuna traditio. La sentenza va annullata con rinvio quando il percorso argomentativo non resiste ai rilievi difensivi e omette di confrontarsi con una discrasia tra messaggi preparatori e incontro monitorato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 12.05.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata nei confronti di un soggetto imputato di illecito acquisto di cocaina, ritenuta l’ipotesi di lieve entità, in relazione a più episodi.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e insufficiente quadro probatorio. La difesa censurava in particolare la valorizzazione di episodi non contestati e la mancanza di riscontri sull’effettivo passaggio della sostanza, richiamando i principi in tema di “droga parlata”. Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione III accoglie il ricorso e ne condivide le censure. Il giudice di merito, per il primo episodio, aveva desunto la cessione dal mero incontro in luogo non specificato, senza indicare alcun concreto elemento a sostegno della verificazione dello scambio.

Quanto al secondo episodio, la Corte territoriale aveva individuato nella cocaina l’oggetto della consegna, muovendo dall’urgenza dell’incontro e dall’atteggiamento guardingo del ricorrente. Il Collegio giudica tali conclusioni connotate da apoditticità, non essendo condivisibile — in assenza di qualsiasi supporto — l’affermazione che si trattasse di cocaina e non, ad esempio, di altra sostanza.

In ordine al terzo episodio, la Corte di appello aveva replicato ai rilievi difensivi osservando che il servizio di o.c.p. “neppure lo esclude” e che la mancata perquisizione, resa impossibile dal traffico, non incideva. Il Collegio rileva l’assoluta inidoneità di tali passaggi a sorreggere una condanna: elementi che avrebbero dovuto confermare l’ipotesi accusatoria conducono, in realtà, a conclusioni di segno opposto. Nessun passaggio di sostanze, denaro o altro era stato osservato dagli operanti.

Infine, con riguardo all’episodio del 31.03.2021, non contestato, la Corte territoriale vi aveva ravvisato un rafforzamento dell’ipotesi accusatoria. Il Collegio osserva che tale assunto non si confronta con i rilievi difensivi: era stato annunciato un cambio di programma, ma l’incontro era avvenuto con un soggetto diverso, circostanza distonica rispetto ai messaggi preparatori. Su tale discrasia la Corte di appello era rimasta del tutto silente.

Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di Appello di Ancona non resiste, dunque, ai rilievi formulati. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *