Prescrizione e diffamazione social: necessaria la deduzione del vizio motivazionale (Cass. pen. Sez. 5 n. 7692 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati commessi a mezzo di social network, la riconducibilità della condotta diffamatoria all’imputato può essere affermata anche su base indiziaria, valorizzando la convergenza di elementi quali il movente, l’argomento del forum, il rapporto tra le parti e la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato, pur in assenza di accertamenti sull’indirizzo IP. Le espressioni che si sostanziano in epiteti offensivi e in un attacco personale lesivo della dignità morale e intellettuale della persona offesa non sono scriminate dal diritto di critica. La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere rigettata per il solo fatto di non essere corredata dalla dichiarazione di disponibilità di un ente, onere non previsto dalla legge. Il ricorso per cassazione inammissibile non consente di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, per il mancato formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per due imputati, ritenuti responsabili del reato di diffamazione ai danni di un vicesindaco. I due avevano pubblicato sui propri profili Facebook post dal contenuto gravemente offensivo, reagendo a un’intervista televisiva in cui la persona offesa aveva raccontato la propria lotta alla camorra.
Avverso la sentenza di secondo grado i due imputati proponevano ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente le posizioni dei due ricorrenti. Per il primo imputato, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che denunciava l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconducibilità dei post diffamatori, osservando che la censura atteneva in realtà alla ricostruzione della fattispecie concreta, profilo che deve essere dedotto come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e non come errore di sussunzione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la riferibilità della diffamazione a un soggetto può fondarsi anche su elementi indiziari convergenti, come il movente, il rapporto tra le parti e la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato, assumendo rilievo anche la mancata denuncia di un furto di identità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato la fondatezza della censura relativa al diniego della pena sostitutiva, affermando che la richiesta non può essere rigettata solo perché non corredata dalla documentazione utile, non essendo tale onere previsto dalla legge a carico dell’imputato. Ciononostante, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, computando il termine massimo di sette anni e sei mesi e i periodi di sospensione, tra cui quello per astensione dei difensori e quello cosiddetto Covid, come determinato dalle Sezioni Unite Sanna.
Per il secondo imputato, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché le espressioni utilizzate, quali “Sporco e pagliaccio”, costituiscono un attacco personale lesivo della dignità della persona e non possono essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico per non avere indicato gli elementi positivi che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte ha inoltre precisato che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione. Ha infine rigettato la richiesta di rifusione delle spese della parte civile, in quanto depositata tardivamente, oltre il termine previsto per la camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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