Aspecificità del ricorso e travisamento probatorio nella doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 31616/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera riproposizione dei motivi di appello, senza confronto puntuale con la decisione impugnata, rende il ricorso per cassazione aspecifico. Ne consegue l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile soltanto quando il dato contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado. È preclusa in sede di legittimità la rilettura del materiale probatorio secondo criteri alternativi a quelli adottati dal giudice di merito. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare ogni circostanza prospettata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di truffa previsto dall’art. 640 cod. pen. Con i primi due motivi denunciava il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Contestava, in particolare, l’attribuzione della condotta e la valutazione degli elementi relativi alla carta ricaricabile sulla quale erano confluite le somme ottenute ai danni della persona offesa.
Con il terzo motivo lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione era quindi chiamata a verificare la tenuta del giudizio di responsabilità, conforme nei due gradi di merito, e la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal requisito di specificità dell’impugnazione. I primi due motivi riproducevano le censure già formulate in appello, senza misurarsi con le risposte offerte dalla sentenza impugnata. Una simile tecnica difensiva non realizza una critica argomentata. L’aspecificità comprende infatti sia l’indeterminatezza della doglianza, sia l’assenza di correlazione tra la motivazione censurata e le ragioni del ricorso. Trova quindi applicazione l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo l’orientamento richiamato da Sez. 4, n. 19364 del 14.03.2024.
Le censure erano inoltre manifestamente infondate perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte territoriale aveva collegato il ricorrente alla truffa valorizzando l’intestazione sia della carta prepagata destinataria del provento, sia dell’utenza telefonica necessaria al suo funzionamento. Non risultavano disconoscimenti o denunce di smarrimento. Il ragionamento di merito è stato ritenuto congruo e immune dai vizi denunciati. La Cassazione non può sostituirvi una nuova lettura degli elementi fattuali, riservata al giudice di merito, come affermato da Sez. U, n. 6402 del 30.04.1997.
Il limite assume specifico rilievo in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità. In tale situazione, il travisamento per omessa o erronea valutazione di una prova decisiva è deducibile a una precisa condizione. Il dato deve essere comparso per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso esaminato, invece, gli elementi richiamati dalla difesa erano stati valutati anche dal primo giudice. Mancava dunque il presupposto richiesto dall’orientamento espresso da Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte esclude sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione. Il giudice di merito non deve esaminare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che individui le circostanze decisive, rendendo implicitamente recessive le altre. Il diniego era fondato sulla valutazione negativa della personalità, desunta da un’ulteriore condanna definitiva, e sulla gravità del reato, apprezzata attraverso le complessive modalità del fatto. La motivazione non presentava manifeste illogicità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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