Affidamento in prova, il giudizio prognostico richiede l’esame della condotta attuale (Cass. pen. Sez. I n. 32866 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della concessione della misura non ci si può limitare alla natura e alla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, né alla mera assenza di indicazioni negative desumibili dal passato. È indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato e l’accertamento in positivo di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Non è però necessario acquisire la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente l’avvio di tale processo critico. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza che valorizzi il concreto ed attuale rischio di recidiva e l’inaffidabilità del condannato resiste alle censure che, in termini generici o meramente confutativi, sollecitino apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza per espiare la pena in esecuzione nelle forme di una misura alternativa alla detenzione, indicata in via gradata nell’affidamento in prova al servizio sociale, nella semilibertà e nella detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza, valorizzando da un lato i recenti comportamenti negativi del detenuto, tali da giustificare dapprima la revoca del lavoro all’esterno e poi la sospensione del trattamento con permessi premio, dall’altro gli esiti dell’osservazione psicologica, che avevano evidenziato fondati dubbi sulla capacità di revisione critica.

Avverso l’ordinanza il condannato ha articolato quattro motivi, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione e, infine, difetto di motivazione sulle misure richieste in via subordinata. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, per connessione logica delle questioni, e li ritiene non superare il vaglio di ammissibilità. Il punto di diritto è enunciato con chiarezza: pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, quale punto di partenza dell’analisi della personalità, è necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.

Nel giudizio prescritto dall’art. 47 Ord. pen. non basta verificare l’assenza di indicazioni negative ricavabili dal passato, quali i precedenti penali. Occorre accertare in positivo la presenza di elementi che sostengano il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve quindi guardare al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare se sussistano sintomi di positiva evoluzione della personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale. Non è però richiesta la prova di una completa revisione critica: è sufficiente l’avvio di tale processo. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, e Sez. I n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in sintonia con essi, come non fossero ravvisabili i presupposti di alcuna delle misure richieste per l’elevato, attuale e concreto rischio di recidiva e per il livello di inaffidabilità del condannato, incompatibile con la risocializzazione. Sono state valorizzate le ripetute condotte antigiuridiche del 2022, gravi al punto da giustificare l’interruzione del beneficio del lavoro esterno nel 2023, la consumazione di un reato di considerevole allarme sociale nel 2019 durante la detenzione e le risultanze dell’osservazione psicologica, che hanno evidenziato il permanere di tratti di personalità bisognosi di approfondimento.

Di contro, il ricorrente ha opposto una lettura alternativa dei medesimi elementi fattuali, in un’ottica meramente confutativa, oppure ha lamentato l’omessa valutazione di ulteriori fonti informative senza indicarne sommariamente il contenuto. La Corte conclude che con tali censure il ricorrente non ha denunciato specifiche criticità del percorso motivazionale né violazioni di legge nei termini richiesti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma ha sollecitato apprezzamenti riservati al giudice del merito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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