Ne bis in idem e partecipazione a due clan distinti non preclude (Cass. pen. Sez. I n. 32867 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’identità del fatto rileva quando nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale avente la medesima sfera operativa e di interessi, la stessa compagine sociale e i medesimi organi di vertice. Non sussiste, invece, quando, in relazione a periodi diversi, siano contestati all’imputato due diversi reati permanenti, anche se nell’ambito della stessa associazione.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen., deducendo di essere stato giudicato penalmente responsabile dello stesso reato associativo da due sentenze di condanna della Corte di appello di Catanzaro: la prima nel procedimento “Plinius 2”, la seconda nel procedimento “Frontiera”. La Corte distrettuale dichiara inammissibile l’istanza, escludendo l’identità del fatto.
Secondo il giudice dell’esecuzione, il condannato aveva partecipato a due organizzazioni mafiose distinte, operanti in contesti territoriali limitrofi. La questione arriva in Cassazione con ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 669 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene insussistente il denunciato vizio motivazionale. Il giudice dell’esecuzione non ha attribuito valore probatorio decisivo alla precedente pronuncia di legittimità che aveva definito il procedimento “Frontiera”; si è limitato a utilizzarne le argomentazioni, di natura giuridica e processuale, a sostegno del rigetto dell’eccezione di ne bis in idem, rafforzando un giudizio espresso sulla base di accertamenti di fatto. Le argomentazioni giuridiche e processuali della pronuncia richiamata non erano, dunque, precluse al giudice dell’esecuzione, che ha proceduto a un autonomo esame delle condotte.
Il percorso motivazionale seguito è ritenuto non illogico né arbitrario: il condannato è stato riconosciuto responsabile della partecipazione a due associazioni ‘ndranghetistiche rimaste distinte, per struttura organizzativa, composizione, ruolo concreto (partecipe in un clan, promotore-organizzatore nell’altro) e periodo temporale delle condotte, non coincidente. A nulla rileva che i sodalizi operassero in cooperazione tra loro, poiché la diversità soggettiva e temporale delle partecipazioni esclude la sovrapposizione richiesta dalla preclusione.
La Corte richiama il consolidato approdo di legittimità secondo cui l’identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, richiede corrispondenza storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo a tempo, luogo e persona (Sez. 5 n. 32352 del 2014). Con particolare riguardo all’art. 416-bis cod. pen., si è affermato che l’identità sussiste quando nel secondo giudizio venga contestata la partecipazione a una consorteria criminale con la medesima sfera operativa, la stessa compagine sociale e i medesimi organi di vertice (Sez. 6 n. 48691 del 2016), mentre non sussiste quando, in relazione a periodi diversi, siano contestati due diversi reati permanenti, anche nell’ambito della stessa associazione (Sez. 6 n. 49921 del 2018).
Su queste basi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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