Rescissione del giudicato, difensore privo di procura speciale e inammissibilità della richiesta (Cass. pen. Sez. 2 n. 11610 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rescissione del giudicato è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale. L’atto presentato dal difensore che non sia munito della procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva del presentatore. La norma di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. è di stretta interpretazione e preclude l’applicabilità dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che legittima il difensore dell’imputato a proporre impugnazioni ordinarie. La procura speciale deve essere conferita al difensore prima della presentazione della richiesta, non essendo ammessa alcuna ratifica successiva dell’operato del difensore privo del potere di agire.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal difensore di fiducia del condannato avverso una sentenza del Tribunale di Roma divenuta irrevocabile. Il giudice del rinvio riteneva l’atto inammissibile poiché presentato da un difensore privo di procura speciale. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che l’atto di nomina, pur non contenendo il nomen iuris della procura speciale, attribuiva sostanzialmente al difensore lo specifico compito di proporre la richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che la richiesta presentata dal difensore privo di procura speciale è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva.
Il Collegio ha dato continuità al principio affermato nella sentenza “Vela Chumo”, secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione che preclude l’applicazione dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione, riferendosi al difensore “dell’imputato” e non del condannato, legittima il difensore dell’imputato a proporre impugnazioni nell’interesse dell’assistito, ma non la parte che richieda la rescissione del giudicato.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la nomina a difensore di fiducia, redatta ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., potesse essere interpretata come conferimento di uno specifico mandato a proporre e presentare la richiesta. Ha inoltre chiarito che la procura speciale deve essere conferita prima della presentazione dell’atto e che non è previsto alcun potere della parte di ratificare successivamente l’operato del difensore privo di legittimazione soggettiva. Tali considerazioni hanno reso il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti
- Art. 123 c.p.p. – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
- Art. 571 c.p.p. – Impugnazione dell'imputato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato