Archiviazione per particolare tenuità: obbligo di motivare gli elementi costitutivi del reato (Cass. pen. Sez. V n. 32931 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza tanto dell’illecito penale quanto della responsabilità dell’indagato. L’indagato che abbia proposto opposizione ha perciò interesse a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento, stante la diversità delle conseguenze rispetto a una archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa. Il provvedimento che ometta di indicare, anche in modo sintetico, le ragioni per le quali sarebbero integrati gli elementi costitutivi del reato, richiamandosi per relationem alla richiesta del pubblico ministero a sua volta immotivata sul punto, è viziato e va annullato con rinvio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di sostituzione di persona ascritto al ricorrente. Quest’ultimo aveva proposto opposizione alla decisione, orientata ad ottenere una pronuncia di archiviazione nel merito della prospettazione accusatoria.
Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducendo l’inosservanza degli artt. da 408 a 411 cod. proc. pen. e degli artt. 131-bis e 494 cod. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione. Ha premesso il proprio interesse ad impugnare per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. nel casellario giudiziale può comportare, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’interesse a ricorrere, in considerazione delle contrarie conclusioni rassegnate nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, e ne afferma la sussistenza. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, rileva che la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza tanto dell’illecito penale quanto della responsabilità dell’indagato per la sua commissione.
Da tale premessa deriva che una simile decisione comporta per l’indagato conseguenze diverse, e potenzialmente afflittive, rispetto a quella dipendente dall’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in sede penale. Ai fini della valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131-bis cod. pen., l’accertamento sull’esistenza dell’illecito costituisce un reato che, sommato agli altri della stessa indole, può dar luogo alla legale abitualità del comportamento.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 38954 del 30/05/2019, che hanno ritenuto l’iscrizione nel casellario giudiziale delle pronunce ex art. 131-bis cod. pen. funzionale alla valutazione della non abitualità in futuri giudizi. Su questa linea si è precisato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena (Sez. III n. 26527 dell’11/04/2024) e del beneficio della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. V n. 22356 del 21/05/2025).
Nel merito, il ricorso è ritenuto fondato. Pur a fronte dell’opposizione dell’indagato, né nel provvedimento impugnato né nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero cui esso si richiama per relationem vengono indicate, neppure in modo sintetico, le ragioni per le quali sarebbero integrati, sebbene nell’ambito di un fatto ritenuto di particolare tenuità, gli elementi costitutivi del reato ascritto. Di conseguenza l’ordinanza è annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
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