Rinuncia ai motivi di appello e inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 32929 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia parziale ai motivi di appello, ad eccezione di quelli concernenti l’applicazione della recidiva e la misura della pena, è comprensiva anche dei motivi relativi alla qualificazione giuridica del reato e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, né tali questioni possono essere rilevate d’ufficio. L’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa attiene a un potere discrezionale del giudice, che deve essere motivato in ordine all’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. La valorizzazione dei precedenti penali ai fini della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l’autonomia e l’indipendenza dei due giudizi. In tema di reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento di pena di esigua entità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11.4.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per detenzione e porto illegali d’armi, minacce e resistenza a pubblico ufficiale ed esplosioni in luogo pubblico, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il condannato aveva presentato quattro motivi di appello, rinunciando in udienza ai primi due, inerenti al merito, e coltivando gli altri due, relativi all’esclusione della recidiva e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. sul giudizio di recidiva; violazione degli artt. 12 e 14 legge n. 497 del 1974 sulla qualificazione del reato di porto d’arma; erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. sulla commisurazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili. Il condannato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli riguardanti la recidiva e la misura della pena. Tale rinuncia va intesa come comprensiva anche dei motivi concernenti la qualificazione del reato. Ne deriva il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi oggetto di rinuncia.

Su questo punto la Corte richiama un indirizzo consolidato: Sez. 4 n. 3398 del 14/12/2023 e Sez. 3 n. 50750 del 15/6/2016. Ne consegue che è inammissibile il ricorso con cui si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e che le relative questioni non possono essere rilevate d’ufficio, come affermato da Sez. 2 n. 47698 del 18/9/2019 e Sez. 4 n. 9857 del 12/2/2015.

Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che l’aumento per recidiva facoltativa attiene a un potere discrezionale del giudice, che richiede adeguata motivazione sull’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo, secondo Sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, Sez. 2 n. 191709 del 17/12/2014 e Sez. Un. n. 5859 del 27/10/2011. I giudici di appello hanno assolto congruamente a tale onere, valorizzando le modalità esecutive dei fatti, la gravità dei precedenti e la propensione del ricorrente per i reati in materia di armi.

La Corte esclude poi la dedotta contraddittorietà tra l’applicazione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: i due giudizi sono autonomi e indipendenti (Sez. 4 n. 14647 del 7/4/2021). Il ricorso si limita a riproporre i motivi d’appello, sollecitando una rivalutazione preclusa al giudice di legittimità.

Sul quarto motivo, la Corte osserva che la Corte d’appello aveva ridotto di un terzo la pena base rispetto al primo grado, fissandola in misura inferiore alla media edittale, con ciò implicitamente assolvendo all’onere di motivazione ex art. 133 cod. pen. Quanto agli aumenti per la continuazione, non sussiste obbligo di specifica motivazione per singoli aumenti di esigua entità, in applicazione di Sez. 5 n. 32511 del 14/10/2020. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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