Spese alla parte civile ammessa al patrocinio vanno all’Erario se anche l’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 33136 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando imputato e parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 non impedisce l’applicazione del principio di soccombenza, ma impone che la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali dovute alla parte civile sia disposta in favore dell’Erario e non della parte civile stessa. La parte civile ammessa al beneficio, infatti, non ha sostenuto alcuna spesa difensiva, essendo intervenuto lo Stato; una condanna in suo favore integra un ingiustificato arricchimento. La previsione non ha carattere eccezionale ed è suscettibile di applicazione analogica, per identità di ratio, al caso non espressamente disciplinato in cui anche l’imputato sia ammesso al beneficio. L’ammissione dell’imputato al patrocinio non lo esonera definitivamente dal pagamento, poiché la statuizione resta titolo esecutivo azionabile in caso di revoca del beneficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Sciacca, condannandolo altresì al pagamento delle spese del grado e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 724,50.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la condanna alle spese in favore della parte civile costituita. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché entrambe le parti erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte muove dal principio di soccombenza sancito dall’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., che imporrebbe la condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile. Rileva però che l’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina una fattispecie peculiare, nella quale lo Stato è al tempo stesso creditore dell’imputato e debitore del difensore della parte civile.
Il Collegio dà atto di due orientamenti opposti sul caso in cui entrambe le parti siano ammesse al beneficio. Per il primo, la norma ha carattere eccezionale e non è applicabile analogicamente: ne deriverebbe che l’imputato non può essere condannato e le spese restano a carico dell’Erario. Per il secondo, prevalente, l’ammissione dell’imputato non trasferisce all’Erario le spese della parte civile, perché lo Stato anticipa gli onorari al solo difensore del soggetto ammesso.
La Corte aderisce al secondo orientamento. L’art. 110 d.P.R. n. 115 del 2002 riproduce il previgente art. 14, commi da 1 a 3, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, e stabilisce che la condanna va pronunciata in favore dello Stato quando una parte risulti soccombente rispetto ad altra ammessa al beneficio. Tale ratio di sistema fonda l’applicabilità analogica della norma anche nel caso di specie, non espressamente disciplinato dal legislatore.
Ne consegue che l’ammissione al gratuito patrocinio non esclude l’applicazione del principio di soccombenza, ma impone che il pagamento delle spese dovute alla parte civile sia effettuato in favore dell’Erario. La Corte precisa inoltre che l’ammissione dell’imputato non lo esonera definitivamente dal pagamento, non derogando alla responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.: l’art. 111 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede il recupero delle spese in caso di revoca del beneficio.
La sentenza impugnata è pertanto annullata limitatamente al pagamento delle spese in favore della parte civile, che viene disposto in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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