Interesse dell’indagato al riesame del sequestro probatorio anche senza titolarità del bene (Cass. pen. Sez. 2 n. 2062 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini vanta un interesse concreto ed attuale a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, a prescindere dalla titolarità del bene, atteso che il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra nel fascicolo del dibattimento ed è utilizzabile ai fini decisori; l’interesse è correlato alla rimozione del vincolo per evitare che la cosa concorra a formare il compendio probatorio. Il decreto di sequestro probatorio, anche se ha ad oggetto il corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità di accertamento; tale carenza non può essere integrata dal giudice del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 28 aprile 2024 avente ad oggetto la somma di 45.000,00 euro in contanti, rinvenuta nell’abitazione di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 416-bis e 648 cod. pen. e occultata all’interno di un fornetto. L’indagato, che rivendicava almeno parzialmente il possesso della somma, aveva proposto istanza di riesame, deducendo anche la nullità del decreto per difetto di descrizione del fatto e della pertinenzialità delle somme.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che l’istante non avesse interesse alla restituzione delle somme, non avendone dimostrato la titolarità, e che dovesse anzi riconoscere che una parte rilevante del denaro apparteneva a un terzo soggetto non rappresentato. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 355, 324 e 568 cod. proc. pen., nonché mancanza assoluta di motivazione sul motivo di doglianza relativo alla nullità del decreto di sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla legittimazione dell’indagato a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio. Il giudice di merito aveva applicato erroneamente il principio dettato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, Calvarese, che ha stabilito la necessità di un interesse concreto e attuale alla rimozione del sequestro per la persona sottoposta alle indagini; tale principio, tuttavia, governa la materia del sequestro preventivo e non si estende a quello probatorio.
Per il sequestro probatorio, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’interesse all’impugnazione prescinde dall’interesse alla restituzione. La Corte ha evidenziato che il verbale di sequestro è un atto irripetibile che entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l’interesse dell’indagato, pur non proprietario del bene, a contestare il provvedimento di apprensione nella fase delle indagini preliminari, per evitare che la cosa sequestrata concorra a formare la piattaforma probatoria utilizzabile nel giudizio di merito.
La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite, Botticelli, in continuità con le Sezioni Unite del 2004, secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica in ordine alla finalità di accertamento perseguita, motivazione che non può essere meramente apparente e che, ove assente, non può essere integrata dal giudice del riesame, il quale non può svolgere un’attività di supplenza rispetto alle prerogative del pubblico ministero.
Alla luce di tali rilievi, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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