Dichiarazione fraudolenta: rilievo penale delle fatture da interposizione fittizia di manodopera (Cass. pen. Sez. 3 n. 482 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, l’utilizzo in dichiarazione di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà svolto attività di intermediazione illecita di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettivamente reso la prestazione e quello indicato in fattura. La fittizia interposizione apre la strada al recupero indebito dell’IVA, venendo meno il presupposto della detrazione, e rende fittizi i costi per l’imposta sui redditi. Il dolo del reato consiste nella consapevolezza che chi ha reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo, conseguendo l’utilizzatore un indebito vantaggio fiscale. In presenza di cd. doppia conforme, le censure che non si confrontano con gli argomenti della sentenza impugnata sono affette da difetto di specificità estrinseca.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società era stato condannato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione IVA elementi passivi fittizi, per un ammontare di euro 63.148,00 oltre IVA, utilizzando fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società emittente le fatture, una cooperativa, era ritenuta una società cartiera fittiziamente interposta per la fornitura di manodopera. La Corte di appello confermava la condanna, e l’imputato ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso infondato, evidenziando come ricorresse un’ipotesi di cd. doppia conforme, con la conseguenza che le sentenze di merito potevano essere lette congiuntamente come un unico complesso decisionale. Le doglianze difensive, incentrate su una diversa qualificazione dei fatti e sulla mera natura presuntiva degli elementi probatori, sono state giudicate meramente rivalutative e dissenzienti, affette da difetto di specificità estrinseca per non essersi confrontate con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
I giudici di legittimità hanno condiviso la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano valorizzato molteplici elementi indiziari: la mancanza di struttura logistica e la sede fittizia della cooperativa fornitrice, la genericità delle fatture, la riconducibilità dei lavoratori alla società utilizzatrice. La Corte territoriale aveva correttamente qualificato le prestazioni come somministrazioni irregolari di manodopera, richiamando il principio per cui l’utilizzo di fatture emesse da una società che, tramite contratti simulati di appalto, abbia svolto attività di intermediazione illecita di manodopera, integra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dello standard probatorio e ritenuto logicamente motivata la sussistenza del dolo, fondata sull’adesione dell’imputato al sistema fraudolento e sulle contraddittorie dichiarazioni rese in merito alla conoscenza del legale rappresentante della società emittente e dei lavoratori. Il dolo del reato tributario consiste nella consapevolezza che chi ha reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo, conseguendo l’utilizzatore un indebito vantaggio fiscale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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