Sospensione condizionale non richiesta in appello preclude doglianza in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 920 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’imputato lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, qualora non abbia proposto specifica richiesta nel corso del giudizio di merito, non potendo la relativa omissione costituire oggetto di doglianza in sede di legittimità. Il mancato riconoscimento del beneficio, in caso di mancata richiesta in appello, non integra una violazione di legge né un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. In materia di dosimetria della pena e di giudizio di comparazione delle circostanze, le statuizioni del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, restando altrimenti insindacabili.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri condannava l’imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per il delitto di cui all’art. 600-ter, quarto comma, cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10/07/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza riguardanti: la prova della riferibilità del caricamento di un video su WhatsApp, l’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale e la congruità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’inammissibilità delle singole censure, rilevando come alcune di esse riproponessero questioni già devolute ai giudici di merito o, addirittura, non dedotte nei motivi di appello. Con specifico riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 22533 del 2019, la Corte ha affermato che l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la causa di non punibilità in ragione della tenera età del minore, del grado di compressione del bene giuridico tutelato e dell’insidiosa modalità di diffusione del video. La censura relativa alle attenuanti generiche è stata dichiarata inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente dedotto alcun positivo elemento di valutazione trascurato.
In ordine alla dosimetria della pena, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui il giudizio sulla pena è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto congrua la pena irrogata in misura ben inferiore alla media edittale, è stata giudicata irreprensibile, essendo stato plausibilmente tenuto conto dei precedenti penali e della contemporanea violazione di più disposizioni penali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.