Reformatio in peius e mutamento della forbice edittale nel reato continuato (Cass. pen. Sez. VII n. 33298 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, mutando la struttura del reato continuato o la qualificazione giuridica di uno dei fatti unificati, apporti per uno di essi un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purché non irrogni una pena complessivamente più grave. Parimenti non integra violazione del divieto l’individuazione di una pena base di entità superiore al minimo edittale, quando il fatto sia riqualificato in una fattispecie meno grave, sempre che la sanzione finale in concreto non risulti superiore a quella già inflitta. Il divieto opera, dunque, in termini di esito sanzionatorio complessivo e non di proporzione interna alla pena-base, non avendo il minimo edittale alcuna potenzialità espansiva esterna rispetto alla specifica fattispecie incriminatrice cui accede.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha dichiarato due imputate responsabili del reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., condannandole a pene detentive e pecuniarie differenziate. Avverso tale pronuncia le condannate hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.

Le ricorrenti hanno lamentato la violazione di legge in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per asserita lesione del divieto di reformatio in peius. In particolare, si è censurata l’eccessiva quantificazione della pena, non parametrata sulla cornice edittale vigente al momento del fatto, prima delle modifiche apportate all’art. 625 cod. pen. dalla legge n. 103/2017, e l’applicazione di un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello riservato dal giudice di prime cure. Il divieto, secondo la tesi difensiva, non tollererebbe l’individuazione di una pena-base calcolata in proporzione differente rispetto al minimo, in ipotesi di mutamento della forbice edittale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che lo stesso attiene al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata all’esame delle deduzioni difensive. Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano con la motivazione della Corte distrettuale, che risulta logica, congrua e corretta in punto di diritto.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014).

Quanto alla posizione della seconda ricorrente, la decisione è stata ritenuta conforme all’orientamento secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., ma, per il divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento annullato, purché superiore al minimo edittale (Sez. IV n. 9176 del 31.01.2024). Nel caso concreto la Corte distrettuale ha individuato come pena base per il reato più grave anni due e mesi due di reclusione, a fronte della precedente statuizione di primo grado pari ad anni tre e mesi sei.

Per l’altra posizione, la Corte d’appello ha motivato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio tenendo conto della non trascurabile gravità del fatto, dell’entità dei danni subiti dalle persone offese e della particolare capacità criminale espressa, adeguando la pena — oggettivamente ridotta rispetto alla precedente condanna — alla forbice edittale in vigore al momento del fatto. È stato richiamato l’ulteriore principio per cui non viola il divieto il giudice che, riqualificando il fatto in fattispecie meno grave, individui una pena base maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal primo giudice, purché irroghi in concreto una sanzione finale non superiore a quella precedentemente inflitta (Sez. II n. 33563 del 14.07.2016): il minimo edittale non ha potenzialità espansiva esterna rispetto alla specifica fattispecie incriminatrice cui accede, poiché a ciascuna figura corrisponde un autonomo giudizio di disvalore, calibato attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale.

Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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